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Ordinanza — n. 35781/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35781/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35781/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 23794-2020 proposto da: Avv. LUCARELLI VITO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro CONDOMINIO "ANNALISA"; - intimato - per regolamento di competenza avverso il decreto n. cronol. 1728/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

Regesto Legislator

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art. 86 c.p; Ordinanza — n. 35781/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 23794-2020 proposto da: Avv. LUCARELLI VITO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro CONDOMINIO "ANNALISA"; - intimato - per regolamento di competenza avverso il decreto n. cronol. 1728/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

Parole chiave

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domanda iniziale di accesso impugnabilità della decisione di rinvio infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 86 c.p
LUCARELLI VITO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro CONDOMINIO "ANNALISA"; - intimato - per regolamento di competenza avverso il decreto n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 23794-2020 proposto da: Avv. LUCARELLI VITO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro CONDOMINIO "ANNALISA"; - intimato - per regolamento di competenza avverso il decreto n. cronol. 1728/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

ANNA MARIA SOLDI, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il presente regolamento. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato il 13 luglio 2000 Vito Lucarelli, nell'ambito di una controversia esecutiva che lo opponeva all'amministrazione d'un immobile di cui è condòmino (il ricorso non indica dove si trovi tale immobile, né lo identifica altrimenti che con l'indicazione "Condominio Annalisa"), chiese alla Corte d'appello di Lecce il sequestro giudiziario:

a) di un decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di pace di Lecce 17 anni prima; b) "di tutti gli atti che il difensore del condominio ha posto in essere nei confronti del locatario dell'esponente", a partire da una certa data in poi. Per i fini che qui rilevano è superfluo dar conto dell'intrecciarsi dell'esecuzione forzata iniziata dal condominio nei confronti dell'odierno ricorrente, e delle successive opposizioni da quest'ultimo proposte: sia per l'irrilevanza di esse ai fini del presente giudizio; sia per la totale inintelligibilità e farraginosità dell'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso.

2. Il Presidente della Corte d'appello di Lecce assegnò il ricorso alla sezione feriale. Vito Lucarelli ha proposto regolamento di competenza avverso il suddetto provvedimento, sul presupposto che la sua istanza di sequestro giudiziario andava qualificata come istanza in corso di causa, la quale doveva di conseguenza essere decisa non dalla sezione feriale, Ric. 2020 n. 23794 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- ma dalla Prima Sezione della Corte d'appello di Lecce, dinanzi alla quale pendeva il giudizio di merito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo è inammissibile ex articolo 366, n. 3, c.p.c., come accennato, per la totale incomprensibilità dell'esposizione dei fatti. In secondo luogo è inammissibile in quanto è stato proposto avverso un provvedimento non decisorio. In terzo luogo è inammissibile in quanto è stato proposto avverso un provvedimento che non ha provveduto in senso tecnico sulla competenza, ma ha semplicemente smistato il ricorso cautelare alla sezione feriale della Corte d'appello di Lecce. Un provvedimento, dunque, concernente la distribuzione degli affari all'interno dell'ufficio giudiziario, materia che come noto non pone questioni di competenza in senso tecnico.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 settembre 2021. Ric. 2020 n. 23794 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -3- DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 2 NOV 2021 ; F- 1 CANCELLIEHE Vincenzo Pio Massim