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Ordinanza — n. 35780/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate order for lack of motivation regarding a pure fact issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35780/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Gianfranco Mazzocchi's appeal against the Bologna Court of Appeal's order declaring his second appeal inadmissible. The lower court had rejected the appeal based on the assumption that the first appeal's merits were already examined, failing to address a specific factual issue regarding debt extinguishment. The Supreme Court ruled that the appellate order was insufficiently motivated because it could not resolve a question of pure fact by merely citing precedent, thus violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.; Art. 348 bis c.p.c.: An appellate order declaring an appeal inadmissible is subject to cassation for lack of motivation if it fails to address a specific factual issue raised in the appeal, as such orders must provide reasoning sufficient to resolve the dispute rather than relying solely on prior examination.

Parole chiave

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lack of motivation appellate order pure fact issue inadmissibility cassation procedure danno ai creditori impiego illecito di valori patrimoniali malafede

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.
14-09-2021 -3- Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno stabilito che la mancanza di motivazione, quando sia prospettata come violazione della legge processuale (art. 132, comma 2, n.
Art. 348 bis c.p.c.
4, c.p.c.), costituisce un "vizio proprio" dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., e ne consente l'impugnazione per cassazione (così Sez.
Art. 366 n. 6 c.p.
Va del pari rigettata l'eccezione di inammissibilità per aspecificità, ex art. 366 n. 6 c.p.c.
articolo 2901 c.c
coop.), nel 2014 convenne dinanzi al Tribunale di Rimini Gianfranco Mazzocchi e poi, iussu iudicis, Marilena Padovani, chiedendo ai sensi dell'articolo 2901 c.c.
articolo 348 bis c.p
La Corte d'appello di Bologna, riunite le due impugnazioni, con ordinanza 28 gennaio 2019, pronunciata ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., le dichiarò entrambe inammissibili.
art. 348 bis c.p
4, c.p.c.), costituisce un "vizio proprio" dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., e ne consente l'impugnazione per cassazione (così Sez.
art. 348 ter c.p
1914 del 02/02/2016, al § 5 dei "Motivi della decisione", ove si afferma che "le problematiche concernenti la motivazione dell'ordinanza impugnata possono essere affrontate in sede di impugnazione dell'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10655-2019 proposto da: MAZZOCCHI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. COLLAZIA 2-F, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO CANALINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO BIANCHI; - ricorrente - Contro RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA S.C., in persona del procuratore pro tempore, domiciliata pressol'indirizzo PEC delproprio difensore, avv. FEDERICO CAVAGNA (federico.cavagna@ordineavvocatirbnini.it); - controricorrente - contro PADOVANI MARILENA; - intimata - avverso l'ordinanza 3163/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. La Banca di Rimini (che oggi ha mutato ragione sociale, per effetto di fusione, in Rivierabanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara soc. coop.), nel 2014 convenne dinanzi al Tribunale di Rimini Gianfranco Mazzocchi e poi, iussu iudicis, Marilena Padovani, chiedendo ai sensi dell'articolo 2901 c.c. che fosse dichiarata inefficace nei propri confronti l'atto con cui Gianfranco Mazzocchi aveva donato a Marilena Padovani il diritto di usufrutto su tutti i propri immobili. A fondamento della domanda dedusse di essere creditore della società Apollo s.r.l. in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini; che Gianfranco Mazzocchi si era costituito fideiussore della società debitrice; che la donazione suddetta era avvenuta in frode delle ragioni dei creditori.

2. Con sentenza 20 agosto 2018 n. 860 il Tribunale di Rimini accolse la domanda attorea. La sentenza venne impugnata con separati appelli da Marilena Padovani e da Gianfranco Mazzocchi. La Corte d'appello di Bologna, riunite le due impugnazioni, con ordinanza 28 gennaio 2019, pronunciata ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., le dichiarò entrambe inammissibili. Ric. 2019 n. 10655 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Il giudice d'appello ritenne che il Tribunale avesse accertato l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione aquiliana applicando principi conformi agli orientamenti del giudice di legittimità; e che nessun abuso del diritto o del processo fosse ravvisabile - contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti - nella condotta della Banca.

Tale ordinanza viene ora impugnata per cassazione da Gianfranco Mazzocchi, con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Ha resistito Riminibanca con controricorso. Nel giudizio dinanzi a questa Corte Marilena Padovani non si è difesa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata sarebbe nulla per difetto di motivazione, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Deduce di avere proposto in grado di appello due motivi di impugnazione; che il primo di tali motivi, concernente il merito della lite, è stato rigettato dalla Corte d'appello sulla base dell'assunto secondo cui le ragioni dell'appellante erano state già esaminate dal Tribunale e ritenute infondate "con motivnione che recepisce gli orientamenti giurisprudenziali legittimità"; che tale motivazione sarebbe meramente apparente, in quanto non consente di ricostruire il percorso logico- giuridico seguito dalla Corte d'appello.

2. Il ricorso è ammissibile per quanto attiene al problema della ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato. Va, di conseguenza, rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente. Ric. 2019 n. 10655 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -3- Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno stabilito che la mancanza di motivazione, quando sia prospettata come violazione della legge processuale (art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), costituisce un "vizio proprio" dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., e ne consente l'impugnazione per cassazione (così Sez.

U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, al § 5 dei "Motivi della decisione", ove si afferma che "le problematiche concernenti la motivazione dell'ordinanza impugnata possono essere affrontate in sede di impugnazione dell'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. (...) attraverso la denuncia di violazione della legge processuale che sancisce l'obbligo di motivazione'). Del resto, proprio la decisione pronunciata da SU 1914/16 aveva ad oggetto l'impugnazione di una ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. in cui si prospettava la nullità per mancanza di motivazione, e le Sezioni Unite ritennero ammissibile quel motivo, esaminandolo nel merito. ( 9‘i 2.1.

Va del pari rigettata l'eccezione di inammissibilità per aspecificità, ex art. 366 n. 6 c.p.c. sollevata dalla Rivierabanca. L'onere di allegazione è stato infatti assolto dal ricorrente (i documenti sui quali il ricorso si fonda sono allegati sub 1-7 al ricorso per cassazione); e per quanto attiene all'onere di "indicazione" dei suddetti documenti, esso è stato assolto in modo sufficiente a p. 10, ultimo capoverso, del ricorso, attraverso il riassunto del contenuto dell'atto d'appello, e l'indicazione che quest'ultimo si trova "allegato sub 5" al ricorso per cassazione.

3. Nel merito, il motivo è fondato. La Corte d'appello ha motivato la propria ordinanza per relationem, rinviando alla decisione del Tribunale ed affermando che quest'ultima aveva "recepito gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità". Ric. 2019 n. 10655 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -4- Ma tra i motivi di appello ve ne era almeno uno (l'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita per effetto di successivi adempimenti parziali da parte sia del fideiussore che del debitore principale) che poneva una questione di puro fatto, non certo di diritto: e cioè se l'obbligazione garantita si fosse onon si fosse estinta per adempimento.

Una questione di puro fatto non poteva essere risolta dalla Corte d'appello affermando che il Tribunale "ha applicato gli orientamenti del giudice di legittimità". Gli "orientamenti del giudice di legittimità", infatti, nulla consentirebbero di stabilire circa l'esistenza o la mancanza, nel caso concreto, della prova dell'adempimento. L'ordinanza impugnata è dunque effettivamente fondata su una motivazione di contenuto "inferiore al minimo costitu.zionale" in quanto imperscrutabile, e va cassata con rinvio.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 s