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Ordinanza — n. 35702/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35702/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35702/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ., rigettava il ricorso proposto da Igene Promise, cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d. lgs. 251/2007 o a quella umanitaria ai sensi degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d. lgs. 286/1998.

Regesto Legislator

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art. 702-bis cod. proc. civ, art. 370 cod. proc. civ, art. 291 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 35702/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame a causa della mancata produzione di prova documentale dell’avvenuta notifica al Ministero dell’Interno del ricorso in appello e del decreto di fissazione d’udienza. L’omessa notificazione, a giudizio della Corte distrettuale, dava luogo a un vizio di inesistenza della stessa, non sanabile ex art. 291 cod. proc. civ., con la conseguente decadenza dall’azione processuale. A fronte di una simile motivazione il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con gli argomenti offerti dal collegio d’appello e si limita a sviluppare censure attinenti al merito della Ric. 2020 n. 29473 sez.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di rifugiato asilo familiare per eritrei domanda d'asilo tibetana allontanamento malgrado rischio di persecuzione protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 702-bis cod. proc. civ
Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis cod.
art. 370 cod. proc. civ
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ.
art. 291 cod. proc. civ
L’omessa notificazione, a giudizio della Corte distrettuale, dava luogo a un vizio di inesistenza della stessa, non sanabile ex art. 291 cod. proc. civ., con la conseguente decadenza dall’azione processuale.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29473-2020 proposto da: IGENE PROMISE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA SCHERA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 352/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/3/2020; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29473/2020 Numero sezionale 8512/2021 Numero di raccolta generale 35702/2021 Data pubblicazione 19/11/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALBERTO PAZZI. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ., rigettava il ricorso proposto da Igene Promise, cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d. lgs. 251/2007 o a quella umanitaria ai sensi degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d. lgs. 286/1998.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 17 marzo 2020, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.

3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso Igene Promise prospettando due motivi di doglianza. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che:

4. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame a causa della mancata produzione di prova documentale dell’avvenuta notifica al Ministero dell’Interno del ricorso in appello e del decreto di fissazione d’udienza. L’omessa notificazione, a giudizio della Corte distrettuale, dava luogo a un vizio di inesistenza della stessa, non sanabile ex art. 291 cod. proc. civ., con la conseguente decadenza dall’azione processuale. A fronte di una simile motivazione il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con gli argomenti offerti dal collegio d’appello e si limita a sviluppare censure attinenti al merito della Ric. 2020 n. 29473 sez.

M1 - ud. 05-10-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29473/2020 Numero sezionale 8512/2021 Numero di raccolta generale 35702/2021 Data pubblicazione 19/11/2021 controversia, che la Corte distrettuale non ha in alcun modo esaminato, stante il carattere assorbente della questione preliminare affrontata.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, infatti, è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).

5. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 5 ottobre 2021. Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2020 n. 29473 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .