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Ordinanza — n. 35682/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35682/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35682/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1065-2021 proposto da: PIANI PAOLO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA FIORETTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 369 c.p; Ordinanza — n. 35682/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. Sez. Un., 30/07/1981, n. 4859 ; cfr. poi analogamente Cass. 10/01/2001, n. 252; Cass.09/11/2017, n.26529; Cass. 25/02/2020, n.4917),. 3.Le spese sostenute dalla Banca Nazionale del lavoro seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 4.11 mancato deposito del ricorso osta a ravvisare l'esistenza dei presupposti processuali di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. PQM La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori ricorso di annullamento rinvio della rendita opposizione al precetto esecutivo ritiro dell'istanza giudiziaria sospensione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 369 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1065-2021 proposto da: PIANI PAOLO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA FIORETTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARILENA GORGONI. Ric. 2021 n. 01065 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che: Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 12 maggio 2017, accoglieva la domanda della Banca Nazionale del Lavoro di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale sugli immobili siti nel comune di Roma iscritta dalla SICE, per essere venuto meno il titolo costitutivo. La SICE impugnava il provvedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 1067-2020, pubblicata il 12 febbraio 2020, confermava integralmente l'ordinanza del Tribunale. Paolo Plini, in qualità di socio della SICE, impugna la suddetta decisione con ricorso per cassazione.

Banca Nazionale del Lavoro ha proposto controricorso. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte Considerato che: 1.11 ricorso per cassazione non risulta depositato (art. 369 c.p.c.), pur essendo stato notificato in data 12 giugno 2020, tramite pec, alla Banca Nazionale del lavoro. La controricorrente ha depositato il ricorso (allegato 1 al controricorso). 2.11 ricorso va dichiarato improcedibile, atteso che il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr.

Cass. Sez. Un., 30/07/1981, n. 4859 ; cfr. poi analogamente Cass. 10/01/2001, n. 252; Cass.09/11/2017, n.26529; Cass. 25/02/2020, n.4917),. 3.Le spese sostenute dalla Banca Nazionale del lavoro seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 4.11 mancato deposito del ricorso osta a ravvisare l'esistenza dei presupposti processuali di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. PQM La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione terza, della Corte di Cassazione in data 8 luglio 2021. P esid aziosi DEPOSITATO IN CANCELLERIA o