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Ordinanza — n. 35632/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses INPS appeal, ruling occasional professional work exempts contribution regardless of income threshold.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35632/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted an attorney from social contributions. The lower court determined the attorney's work was merely occasional because she failed to exceed the €5,000 income threshold for occasional workers, noting the INPS provided no concrete proof of habitual activity. The Court upheld this decision, affirming that exceeding the income limit does not automatically create a contribution obligation if the professional activity itself remains occasional and non-habitual. Consequently, the INPS's argument that the obligation exists solely based on autonomous professional exercise was rejected as legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, L. 335/1995; Art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011; Art. 21, comma 8, L. 247/2010; Art. 44, comma 2, D.L. 269/2003: The obligation to contribute for occasional professional work depends on the habitual nature of the activity, not merely on the income amount; exceeding the €5,000 threshold does not create an obligation if the work remains occasional.

Parole chiave

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occasional professional work social security contributions income threshold exemption habitual activity assessment INPS liability legal professional status burden of proof prestazioni di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
civ., deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, I.
Art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv.
Art. 21, comma 8, L. 247/2010
con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I.
Art. 44, comma 2, D.L. 269/2003
247/2010, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv.
art. 380-bis cod. proc. civ
Anna Francesca De Finis ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32167 del 2018
Cass. n. 4419 del 2021
Cass. n. 7231 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20584-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro DE FINIS ANNA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'AMBA ARADAM N. 24, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DI PUMPO, rappresentata e difesa dall'avvocato BARTOLOMEO EMILIO BIUSO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 896/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 20584 sez. ML - ud. 02-07-2021 -2- R.G.20584/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bari, a conferma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha dichiarato Anna Francesca De Finis non tenuta all'iscrizione alla gestione separata per i redditi conseguiti nell'anno 2010 quale avvocato iscritto all'albo, atteso il mancato superamento della soglia di esenzione di Euro 5.000,00 prevista per i lavoratori autonomi occasionali; la Corte territoriale ha affermato che il dato contabile costituisce un chiaro indice della natura occasionale dell'attività e che l'Inps non ha offerto nessun concreto elemento di prova della natura abituale dell'attività; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, con cui l'istituto, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 32167 del 2018, chiede che venga sancito l'obbligo della De Finis di iscriversi alla gestione separata presso l'Inps e di corrispondere i contributi relativi ai redditi conseguiti nell'anno 2010;

Anna Francesca De Finis ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, I. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I. 247/2010, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. 326/2003"; l'Istituto ricorrente sostiene che, ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, l'obbligo di contribuzione in capo alla professionista sussisterebbe a prescindere dal superamento o meno del limite di reddito, per il solo fatto dell'accertamento dell'esercizio in via autonoma dell'attività professionale, atteso che il limite reddituale previsto dalla legge si riferisce alla diversa tipologia del lavoro occasionale; il motivo è infondato; questa Corte (Cass. n.4419 e n. 7231 del 2021) si è già pronunciata in merito all'obbligo d'iscrizione alla gestione separata affermando che dal tenore letterale delle norme che ne disciplinano l'adempimento risulta che il legislatore abbia inteso collegarne l'adempimento unicamente ad un esercizio di attività professionale svolta con carattere di abitualità, a prescindere dalla misura del reddito prodotto che rimane, a tal fine, irrilevante; ha quindi affermato che ai fini dell'instaurazione dell'obbligo contributivo, la soglia di reddito superiore a Euro 5.000,00 rileva nel caso in cui l'attività professionale sia svolta in via meramente occasionale; la produzione di reddito in misura superiore ad Euro 5.000,00 (o inferiore) costituisce, in altri termini, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa istituire (o non) in capo al professionista l'obbligo di iscriversi (o di non iscriversi) alla gestione separata; conclude questa Corte che "...dirimente deve considerarsi a tali fini il modo in cui si è svolta l'attività libero professionale, se in forma abituale o meno" (Cass. n. 7231 cit., p. 5); l'accertamento di tale condizione è affidata all'accertamento di fatto svolto dal giudice del merito, il quale sfugge a qual si voglia automatismo, per fondare su presunzioni ricavabili da taluni elementi di fatto noti (es. iscrizione all'albo, dichiarazioni rese ai fini fiscali, possesso della partita IVA organizzazione materia le predisposta dal professionista a supporto della propria attività) dai quali poter risalire al fatto ignoto; il Collegio ritiene che, nel caso in esame, i giudici del merito abbiano svolto tale accertamento di fatto, ricavando l'insussistenza dell'obbligo contributivo in base all'occasionalità dell'attività libero professionale svolta dalla professionista sulla base di un ragionamento presuntivo, avvalorato dalla circostanza che l'Inps, sul quale gravava l'onere della prova circa il fondamento della richiesta di pagamento dei contributi, non avesse offerto concreti elementi di prova in senso contrario; l'esito del richiamato accertamento di merito non appare contraddetto in questa sede dall'Istituto ricorrente, il quale, si è limitato a ribadire la sussistenza di un legame diretto tra obbligo d'iscrizione alla gestione separata e requisito di abitualità (nel senso della mancata contestazione della sua insussistenza da parte della controricorrente), senza con questo giungere a scalfire le argomentazioni della Corte d'appello ove l'entità del reddito prodotto è rapportato proprio alla natura occasionale dell'attività libero professionale svolta da Anna Francesca De Finis; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistastario; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza c