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Ordinanza — n. 35627/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling low income alone cannot prove non-habitual professional activity for social security registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35627/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Bari Court of Appeal's decision, which had dismissed INPS's claim for social security contributions based solely on the professional's income falling below the €5,000 threshold. The court held that the requirement of 'habitual' activity must be assessed factually through evidence like professional registry membership or tax registration, rather than being automatically negated by low earnings. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new examination of whether the professional's activity was actually habitual.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26, L. n. 335/1995; Art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003: The obligation to register for separate social security management requires habitual professional activity, which must be proven factually through objective indicators; a low annual income is merely an indicator that may suggest non-habituality but does not automatically exempt the professional from registration.

Parole chiave

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habitual professional activity separate social security management income threshold exemption fact-based assessment INPS registration obligation remand for new trial professional registry evidence reddito da attività lucrativa dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
660536 - 01) ed altre numerose conformi, in materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della 1.
Art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003
335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 4419 del 18/02/2021
Cass. n. 3799 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35984-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio quale procuratore speciale della SOCIETÀ' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro MARINOZZI SARA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAURIZIO BUFALINI N. 8, presso lo studio dell'avvocato MATTE() DI PUMPO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO DE MICHELE, BARTOLOMEO EMILIO BIUSO; - controricarrente avverso la sentenza n. 1010/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. ORDINANZA Con sentenza del 20.5.19, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non dovuti i contributi previdenziali del professionista in epigrafe in relazione all'iscrizione alla gestione separata INPS, in ragione della produzione nell'anno in questione di redditi inferiori alla soglia di euro 5mila. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso il contribuente. Il motivo è manifestamente fondato. Come affermato da Sez. L - , Sentenza n. 4419 del 18/02/2021 (Rv. 660536 - 01) ed altre numerose conformi, in materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della 1. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto Ric. 2019 n. 35984 sez.

ML - ud. 02-07-2021 -2- di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione.

In particolare, ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con 1. n. 111/2011), si è ribadito, sulla scorta di Cass. S.U.n. 3240 del 2010, che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché nonesclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art.44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con 1. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021).

E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il Ric. 2019 n. 35984 sez. ML - ud. 02-07-2021 -3- primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale,ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917,e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superioread euro 5.000».

Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno; e se nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto.

Ric. 2019 n. 35984 sez. ML - ud. 02-07-2021 -4- Sotto questo profilo, deve escludersi che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis, d.lgs. n. 276/2003, così da trapassare nel campo della presunzione legale: tanto l'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale», sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.

Resta piuttosto da osservare che, una volta chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di Ric. 2019 n. 35984 sez. ML - ud. 02-07-2021 -5- importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio — da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo — per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità.

Fermo restando, ovviamente, che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto,dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.

In quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass.n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto sopra) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata.

Nella specie, la Corte territoriale ha desunto l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata solo in relazione al contenuto reddito prodotto, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale. Ric. 2019 n. 35984 sez. ML - ud. 02-07-2021 -6- La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio della causa alla medesima corte d'appello in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio d legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia rinvio la causa alla medesima corte d'appello in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio d legit Così deciso in Roma nel