Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary facts and improper signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Emilio Scrollini against the Milan Court of Appeal inadmissible. Scrollini argued for the review of a first-instance judgment ordering him to pay Generali Assicurazioni Italia, but the appeal lacked a required summary of facts and was signed only by him rather than his lawyer. The court ruled that the appeal failed to meet procedural requirements under the Code of Civil Procedure, specifically the mandate for a concise factual summary and the necessity of legal representation for filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if signed solely by the party without a lawyer and if it fails to provide a summary of the facts and legal grounds as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 21407/2020 proposto da: EMILIO SCROLLINI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro GENERALI ASSICURAZIONI ITALIA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 695/2020 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI; Rilevato che, con sentenza resa in data 2/3/2020, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dalla Knok. s.a.s. di Scrollini Emilio avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la società appellante al pagamento di somme di denaro in favore della Generali Assicurazioni Italia s.p.a.; avverso la sentenza d'appello, Emilio Scrollini propone ricorso per cassazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso stato sottoscritto dalla sola parte personalmente e non già del relativo difensore, in violazione dell'art. 365 c.p.c.; ferma tale assorbente ragione di inammissibilità, varrà peraltro ri- levare come il ricorso debba ritenersi ulteriormente inammissibile, sic- come privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; al riguardo, varrà osservare come detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa ido- neo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la contro- versia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez.
U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01);Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 21407/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'in- dicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- posti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; la confusa e disordinata esposizione di circostanze eterogenee e la conseguente assoluta mancanza degli elementi indispensabili più sopra indicati nel corpo dell'odierno ricorso - ivi ricompresa l'esposizione dei motivi, eventualmente idonei a darne conto (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) - ne impone la dichiarazione di inammissibilità; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue l'ado- zione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede; dev'essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsox,24/-~N 2 „ , 12,4-1/bévut - Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 21407/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/7/2021. Il residente LLERIA 2s 21 ca ffi=6