Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify document location in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the location of the document supporting their claim. The appellant argued that service of process was invalid because it was delivered to a deceased individual, but the court found the appeal procedurally defective. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360 c.p.c. c. 1 n. 3: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the location of the document upon which the appeal is based, as required by the procedural rules governing the production of documents in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 24028-2020 proposto da: LUPICA RINATO FRANCESCO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINA AIELLO; - ricorrente - contro PAPPALARDO SEBASTIANO SEPA SRL a socio unico, in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO ROMEO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2716/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2020 n. 24028 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che:
1. Renato Lupica convenne in giudizio la ditta Sebastiano Pappalardo (in qualità di gestore dell'impianto di distribuzione carburanti) per sentirla condannare al pagamento di euro 44.431,80 a titolo di rimborso carburanti. L'attore kledusse che in data 7 ottobre 2010 l'atto di citazione fu consegnato all'Ufficiale Giudi7iario; che il giorno 10 ottobre 2010 Sebastiano Pappalardo è deceduto; che il 12 ottobre 2010 l'Ufficiale Giudiziario consegnò l'atto presso la ditta Sebastiano Pappalardo; che il Tribunale, apprendendo del decesso del convenuto dispose l'interruzione del processo; che l'attore riassunse il giudizio nei confronti della Sebastiano Pappalardo (SEPA s.r.1.). Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3094/2016, dichiarò l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione OQiiiìrOgi dal Lupica al Pappalardo, titolare dell'omonima impresa individuale.
2. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 2716/2019 del 9 dicembre 2019, ha rigettato l'appello proposto dal Lupica secondo cui la notifica non sarebbe inesistente ma nulla, in quanto perfezionata per il notificante con la consegna all'Ufficiale Giudiziario prima del decesso del convenuto. La Corte territoriale ha confermato la pronuncia di prime cure ritenendo che il principio di scissione del procedimento di notificazione non può sanare un rapporto mai costituitosi come nel caso di specie, in cui la notifica è stata effettuata ad un soggetto già deceduto.
3. Avverso la suddetta pronuncia Francesco Rinaldo Lupica propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. La SEPA s.r.l. resiste con controricorso. Considerato che:
4. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 113, 111 3 c., 156 3 c., 159,162,164 c. 3, 291 e 299 c.p.c. in collegamento ai principi fissati nelle sentenze n. 477 del 2002 e n.69 del 1994 dalla corte costituzionale, anche in relazione all'art. 24 cost. (art. 360 c.p.c. c. 1 n.3). Si duole del fatto che l'atto di citazione sarebbe stato consegnato all'ufficiale giudiziario quando il convenuto era ancora in vita e che pertanto la notificazione non poteva considerarsi inesistente. In particolare, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002 varrebbe il principio, applicabile al caso concreto, secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Alla luce del principio della conservazione degli atti e di sanatoria per raggiungimento dello scopo, l'avvenuto decesso del titolare della ditta convenuta avrebbe determinato un vizio sanabile e sanato poi con la notifica nei confronti della ditta conferita e la sua costituzione in giudizio.
5. Il ricorso è innanzitutto inammissibile perché non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). Il motivo, comunque, ove fosse esaminabile e non lo è per quanto detto, sarebbe inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. , in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell'indicazione specifica prescritta dall'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto:
a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere le censure, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell'atto, in cui troverebbe rispondenza l'indiretta riproduzione;
b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l'atto ebbe a formarsi;
c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte; Infatti è principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:
a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;
b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;
c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso ( Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n.28547/2008). Pertanto, come nel caso di specie in cui non si riportano i documenti su cui si fonda il ricorso (la notificazione dell'atto di citazione), la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.700 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso in Roma,