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Ordinanza — n. 35588/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses late appeal due to lack of proven ignorance of proceedings and inadmissible new issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35588/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ruling the late filing inadmissible. The taxpayer argued for a remission of time limits due to clerical errors in the provincial commission's communication of the hearing date and judgment deposit. The court rejected this claim, stating that mere errors in procedural notification do not constitute the required 'ignorance of the proceedings' necessary to extend deadlines, and that the new issue regarding the tax assessment request was not addressed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected as both grounds were legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 153, comma 2, c.p.c.: The extension of time limits for late appeals in tax proceedings requires proof of total ignorance of the proceedings, which is not established by mere clerical errors in notification or failure to communicate the hearing date.

Parole chiave

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tax appeal admissibility late filing extension ignorance of proceedings procedural notification errors tax court jurisdiction contributo unificato procedural time limits contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributario, "l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, corna 3, del d.lgs.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
art. 153, comma 2, c.p.c., a seguito della 1.
Art. 161, primo comma, cod. proc. civ.
Nè assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato" (Cass 14746/17,Cass 9930/17 ;Cass.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 327 c.p
69/2009, pur essendone stata riconosciuta l'applicabilità al rito tributario (da ultimo, Cass.12544/2015; Cass.8715/2014; Cass.3277/2012).

Giurisprudenza citata

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Cass. 7675/2015
Cass. 8508/2013
Cass.7675/2015; Cass. 8508/2013; Cass.
Cass. 639/2003
8508/2013; Cass. 639/2003).
Cass. 12544/2015
Cass. 8715/2014
Cass. 3277/2012
Cass. 17704 del 29/07/2010
Cass. 23323 del 2013
Cass. 8216 del 2013
Cass. 8151/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5244-2019 proposto da: MACALUSO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NICOSIA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO INDELICATO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580; -intimato - avverso la sentenza n. 2908/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 10/07/2018; Nr udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. udit Ric. 2019 n. 05244 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- 4. Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 561/13 ,sez 5 , rigettava il ricorso proposto da Macaluso Vincenzo avverso l'avviso d'accertamento TY504T600378/2012 per Ires, Iva ed Irap 2012 Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 2908/3/2018, dichiarava inammissibile l'impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi.

L'Amministrazione non ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'att 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello per tardività sostenendo di avere diritto alla rimessione in termini per essere incorso nella decadenza per mancato rispetto del termine di impugnazione a causa della violazione da parte della Segreteria della Commissione provinciale tributaria sia dell'obbligo di dare comunicazione dell'udienza ,e ciò per una erronea digitazione dell'indirizzo PEC ,sia dell'obbligo di dare comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso si duole della dichiarazione di inammissibilità della istanza di accertamento con adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributario, "l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, corna 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone che la parte dimostri l' "ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare ,un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche.

Nè assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato" (Cass 14746/17,Cass 9930/17 ;Cass. n. 23323/ 2013; Cass. 23545/2015; Cass. n. 16004 del 2009). In ordine poi alla comunicazione della data di deposito della sentenza questa Corte ha affermato che "il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, ne' requisito di efficacia" (v.

Cass.7675/2015; Cass. 8508/2013; Cass. 639/2003). Per queste ragioni la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. art. 153, comma 2, c.p.c., a seguito della 1. 69/2009, pur essendone stata riconosciuta l'applicabilità al rito tributario (da ultimo, Cass.12544/2015; Cass.8715/2014; Cass.3277/2012). A tale proposito è stato infatti precisato che "l'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termine già previsto dall'art.. 184 bis cod. proc. civ., abrogato dalla L. 18 giugno 2009:n. 69: art. 46, e sostituito dalla generale previsione di cui all'art. 153 comma 2, in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile (cfr.

Cass. n. 17704 del 29/07/2010), non integrante un la' tto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte„ e della prova del quale quest'ultima è onerata (cfr. Cass. n. 23323 del 2013.che. .s'ulgordina dell'impugnazione tardiva,. oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza„ previ.s.to dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, art. 38, comma 3, alla dimo.s.trazione dell' "ignoranza del processo", dovendo la parte fòrnire prova di "non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avvi,s'o di fis.suzione dell'udienza"), postulando la causa non - imp1(tai-n.1c che legittima la rime.ssione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impas.sibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (cfr.

Cass. 8216 del 2013)". (Cass. 8151/2015). Il secondo motivo è inammissibile poiché la questione relativa al riLetto della istanza di accertamento con adesione non risulta essere stata oggetto di decisione da parte della sentenza impugnata che non fa cenno alcuno di detta questione e non può quindi essere scrutinabile in questa sede di legittimità. Il ricorso va quindi rigettato. Non si procede a liquidazione di spese di giudizio non avendo l'Amministrazione svolto attività cliterisk à. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale PQM Rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo