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Ordinanza — n. 35579/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against litigation cost compensation due to lack of legal justification and logical inconsistency in lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35579/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against the second-instance judgment regarding the compensation of litigation costs. The lower court had compensated costs based on an alleged alimentary obligation despite finding no proof of such an obligation existed. The court ruled that the compensation lacked a valid legal basis and logical connection to the main decision, violating procedural principles.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; la compensazione delle spese di lite può essere disposta soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, o in casi di sopravvenienze con incertezza eccezionale, e non quando il giudice compensa le spese basandosi su un obbligo alimentare che ha stesso negato l'esistenza in base alla prova.

Parole chiave

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compensation of litigation costs alimentary obligation procedural violation logical inconsistency Cassation appeal burden of proof second instance judgment rimborso dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
«ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
d.l. n. 132 del 2014
92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
art. 2034 c.c.
art. 92 c.p
«ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
art. 2034 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3977/2020
Cass. n. 4696/2019
Cass. n. 22310/2017
2034 c.c.: le spese giudiziali vanno pertanto Il rilievo, posto a giustificazione della compensazione, non consente di identificare l'iter logico seguito dal giudice di merito nella decisione sulle spese (Cass. n. 22310/2017).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 28888-2020 proposto da: FADDA MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avv. GIANLUIGI PODDIGHE; - ricorrente - contro FADDA DANIELA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORIOLO ROMANO, 69, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO GARGi-kLLO DI CASTEI„ LENTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO CARBONI; - controricorrente - FADDA SERGIO, FADDA CAROLINA; - intimati - avverso la sentenza n. 301/2020 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Sassari ha riformato la sentenza del giudice di pace della stessa città, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta da Massimo Fadda contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto contro di lui da Sergio e Daniela Fadda. L'ingiunzione era stata richiesta per la ripetizione di somme che gli istanti assumevano di avere anticipato per le spese riguardanti l'assistenza prestata alla comune genitrice Maria Rua, deceduta il 19 settembre 2015. Il tribunale, ricondotta l'obbligazione fatta valere in giudizio a quella alimentare, ha accolto l'appello di Fadda Massimo, rilevando che mancava la prova dei presupposti della stessa obbligazione; ha compensato le spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della sentenza Fadda Massimo ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il ricorrente si duole della compensazione delle spese, che era stata operata dal giudice d'appello in assenza di idonea giustificazione. Fadda Daniela ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorso è fondato. Viene in considerazione il seguente principio:

«ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta Ric. 2020 n. 28888 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/2020; n. 4696/2019).

Il Tribunale, dopo aver posto in luce la mancanza di prova dell'obbligazione fatta valere nei confronti di Fadda Massimo, ha poi compensato le spese sulla base del rilievo che l'obbligo alimentare «è un dovere non solo morale, ma anche giuridico, di assistenza del proprio familiare; e che tale dovere è disciplinato quanto meno quale obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.: le spese giudiziali vanno pertanto Il rilievo, posto a giustificazione della compensazione, non consente di identificare l'iter logico seguito dal giudice di merito nella decisione sulle spese (Cass. n. 22310/2017).

Infatti, non si riesce a comprenderne il nesso con le ragioni della decisione, se è vero che il giudice, a giustificazione della compensazione, richiama l'esistenza di un obbligo alimentare, nonostante avesse negato che fosse stata data la prova dei presupposti di un siffatto obbligo in relazione a Fassa Massimo. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto la causa rinviata al Tribunale di Sassari in persona di diverso magistrato, che provvederà a regolare le spese di lite in applicazione dei principi di cui sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa al Tribunale di Sassari in persona di diverso magistrato anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Pt