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Ordinanza — n. 35575/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35575/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35575/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 5860-2018 proposto da: MARANELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE, 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA TUPINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CONDOMINIO VIA OSTIENSE 71A - 73 VIA MATTEUCCI 5 ROMA , RITO ROSARIA, PARLANTE ALESSANDRO, PETIX ANNA; - intimati - avverso la sentenza n. 5438/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 331 c.p, art. 371 bis c.p, art. 291 c.p, art. 302 c.p, art. 1 comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 35575/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma il Maranella propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi. Il Condominio, la Rito, il Parlante e la Petix sono rimasti intimati. Su proposta del relatore, con decreto del Presidente del 30 ottobre 2019 ex art. 331 c.p.c., ritualmente comunicato alla parte ricorrente, veniva invitato il Maranella a notificare il ricorso nei confronti del Parlante e della Petix, già parti del giudizio di secondo grado, ai quali non risultava effettuata alcuna notificazione. In data 11 febbraio 2020, stante l'esito negativo delle tentate notificazioni ed il decesso del ricorrente, il difensore depositava presso la cancelleria della Corte richiesta di dichiararsi l'interruzione del giudizio.

Parole chiave

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piano di ripartizione ripartizione della rendita per coniugi calcolo del mantenimento del coniuge comunione domestica controversie patrimoniali compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 331 c.p
art. 371 bis c.p
art. 291 c.p
Nel caso di specie, poiché non si tratta di una ipotesi di deposito tardivo dell'atto notificato in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ma della più radicale ipotesi di inottemperanza all'ordine della Corte, va dichiarata non l'improcedibilità, bensì l'inammissibilità del ricorso (Cass., Sez.
art. 302 c.p
c.p.c., con la conseguenza che, restando irrilevanti i mutamenti intervenuti nella capacità di stare in giudizio di una delle parti, non sono ipotizzabili gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c.
art. 1 comma 17 legge n. 228/12
115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5860-2018 proposto da: MARANELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE, 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA TUPINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CONDOMINIO VIA OSTIENSE 71A - 73 VIA MATTEUCCI 5 ROMA , RITO ROSARIA, PARLANTE ALESSANDRO, PETIX ANNA; - intimati - avverso la sentenza n. 5438/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5438/2017, respingeva sia l'appello principale proposto da Rito Rosaria nei confronti del Condominio di via Ostiense n. 71a/73 — Roma, di Maranella Giuseppe, di Parlante Alessandro e di Petix Anna, quale erede di Orecchini Maurizio, avverso la decisione del Tribunale di Roma n. 5305/2011, con la quale, in accoglimento della domanda del Condominio, ordinava a Rito, Maranella, Parlante e Orecchini di cessare l'attività di bed & breakfast svolta nelle unità abitative contraddistinte dagli interni 1, 3 e 5, sia quello incidentale dello stesso Maranella e per l'effetto confermava la pronuncia del giudice di prime cure, con compensazione delle spese processuali del grado.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma il Maranella propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi. Il Condominio, la Rito, il Parlante e la Petix sono rimasti intimati. Su proposta del relatore, con decreto del Presidente del 30 ottobre 2019 ex art. 331 c.p.c., ritualmente comunicato alla parte ricorrente, veniva invitato il Maranella a notificare il ricorso nei confronti del Parlante e della Petix, già parti del giudizio di secondo grado, ai quali non risultava effettuata alcuna notificazione. In data 11 febbraio 2020, stante l'esito negativo delle tentate notificazioni ed il decesso del ricorrente, il difensore depositava presso la cancelleria della Corte richiesta di dichiararsi l'interruzione del giudizio.

Atteso che: Ric. 2018 n. 05860 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- - ritiene il Collegio che vada preliminarmente esaminata l'ammissibilità del ricorso. Costituisce principio consolidato di questa Corte espresso dalle Sezioni Unite, che l'art. 371 bis c.p.c., nella parte in cui dispone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, deve essere interpretato come riferibile anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullità (Cass., Sez.

Un., n. 4646 del 2005). Nel caso di specie, poiché non si tratta di una ipotesi di deposito tardivo dell'atto notificato in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ma della più radicale ipotesi di inottemperanza all'ordine della Corte, va dichiarata non l'improcedibilità, bensì l'inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. Un., n. 27398 del 2005). Si rileva inoltre che il decesso del ricorrente intervenuto successivamente alla notificazione ed al deposito del ricorso per cassazione, non determina la interruzione del giudizio, avuto riguardo all'impulso di ufficio che contraddistingue il giudizio di legittimità, il quale esclude l'operatività dell'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall'art.299 e ss. c.p.c., con la conseguenza che, restando irrilevanti i mutamenti intervenuti nella capacità di stare in giudizio di una delle parti, non sono ipotizzabili gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c. (cfr.

Cass. n. 6329 del 2014; Cass. n. 3697 del 1999; Cass. n. 10989 del 1995). In ragione del mancato svolgimento delle difese dalle parti intimate non vi è luogo a provvedere sulle spese. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, Ric. 2018 n. 05860 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3- della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P . Q . M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 19 maggio 2021. Il Pr sidente 44,/iN DEPOSITATO IN CANCELLE