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Ordinanza — n. 35572/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to internal res judicata on TFR and salary claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35572/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because the lower courts had already definitively ruled on the specific amounts of TFR and salary due to the workers. The workers argued that the INPS incorrectly recognized their rights based on the admission of a related company into bankruptcy proceedings, while INPS contested the genuineness of the employment relationship. The court held that these specific monetary assessments formed an internal res judicata, preventing their re-examination in the subsequent cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 2 I. 297/1982; Art. 1 d.Ig. 80/1992: The determination of specific monetary amounts for TFR and salary claims constitutes an autonomous head of judgment forming internal res judicata, barring its re-examination in cassation even if raised incidentally.

Parole chiave

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internal res judicata TFR calculation Fondo di Garanzia bankruptcy admission cassation inadmissibility finanziamento della previdenza professionale fondo di garanzia assicurativo prestazioni d'invalidità professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 I. 297/1982
essa verificava la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2 I. 297/1982 e dell'art.
Art. 1 d.Ig. 80/1992
Cass. 17 gennaio 2017, n.
Art. 2112 c.c.
Art. 2506quater c.c.
Art. 380bis c.p.c.
con atto notificato il 9 (13) marzo 2020, l'Inps ricorreva per cassazione con due motivi, cui i lavoratori resistevano con controricorso; entrambe le parti costituite comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c. CONSIDERATO CHE 1.
art. 380bis c.p
con atto notificato il 9 (13) marzo 2020, l'Inps ricorreva per cassazione con due motivi, cui i lavoratori resistevano con controricorso; entrambe le parti costituite comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 gennaio 2020, n. 2230
Cass. 30 ottobre 2007, n. 22863
Cass. 31 gennaio 2018, n. 2379
Cass. 31 gennaio 2018, n. 2379); 5.2.
Cass. 26 giugno 2006, n. 14755
Cass. 17 gennaio 2017, n. 923
Cass. 17 gennaio 2017, n. 923; Cass.
Cass. 9 maggio 2019, n. 12259
923; Cass. 9 maggio 2019, n. 12259); 5.3.
Cass. 29 settembre 2003, n. 14507
Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108
Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108);
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11665-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MAURO SFERRAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO; - ricorrente - contro DI LABIO ANTONIO, D'ELISA DANILO CESARE, DI IORIO RAFFAELLA, DI IORIO VALENTINA, DI IORIO MARCO, DI IORIO DAVIDE, GIANDOMENICO ERMANNO, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato EMANUELA DE AMICIS; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 539/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2020 n. 11665 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 11665/2020 RILEVATO CHE 1. con sentenza 12 settembre 2019, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame dell'Inps avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di Danilo Cesare D'Elisa, Davide, Marco, Raffaella e Valentina Di Iorio, Antonio Di Labio ed Ermanno Giandomenico a fruire delle prestazioni del Fondo di Garanzia, in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della fallita Foro Cucine s.r.l. (in cui transitati per effetto della scissione della precedente datrice Di brio s.r.I., del medesimo nucleo proprietario);

2. essa verificava la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2 I. 297/1982 e dell'art. 1 d.Ig. 80/1992, in particolare di ammissione allo stato passivo del fallimento, ritenendo irrilevante la contestazione dell'Inps, che ne aveva disconosciuto (in esito ad accertamento ispettivo) la genuinità del rapporto con la fallita (di un solo mese), in quanto a fini diversi (negazione del diritto della società fallita alla fruizione di sgravi contributivi per riassunzione del personale licenziato da Di Iorio s.r.I.), cui erano rimasti estranei i lavoratori, titolari di tutela da garantire loro effettivamente, in applicazione della responsabilità sociale del Fondo di Garanzia;

3. con atto notificato il 9 (13) marzo 2020, l'Inps ricorreva per cassazione con due motivi, cui i lavoratori resistevano con controricorso; entrambe le parti costituite comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, primo, secondo, quarto, quinto, settimo e ottavo comma I. 297/82, 1, primo e secondo comma d.Ig. 80/1992 in riferimento agli artt. 2112 e 2506quater c.c., per erroneo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla percezione dal Fondo di garanzia della quota di T.f.r. e delle ultime tre mensilità maturate nei confronti della società scissa, precedente datrice di lavoro, in base alla loro ammissione allo stato passivo di una delle due neocostituite società beneficiarie, nonostante la solidarietà ex lege con la società fallita dell'altra società beneficiaria in bonis (Di brio Immobiliare s.r.I.) della prima, per i crediti maturati a carico della società RG 11665/2020 scissa, trattandosi di scissione totalitaria nella circolazione dell'azienda della società scissa alla fallita (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 2, secondo comma dig. 80/1992 in riferimento agli artt. 1 I. 427/1980 come mod. dagli artt. 1, quinto comma I. 451/1994 e 1, comma 27 I. 247/2007, per la condanna al pagamento di tutti i lavoratori, dell'intero ammontare delle ultime tre retribuzioni, in eccedenza rispetto al "massimale" di legge, costituito da una somma non superiore al triplo della misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (secondo motivo);

2. in via preliminare, deve essere rigettata la richiesta dell'Inps di rimessione alla pubblica udienza, per esclusione della rilevanza nomofilattica delle questioni poste, attesa l'inammissibilità di entrambi i motivi;

3. quanto al primo, in linea di diritto, per effetto dell'operazione di scissione totale, si realizza l'estinzione della società scissa con la continuazione dell'attività in capo alle beneficiarie, che assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita: sicché, in forza di tale scissione, i rapporti giuridici pendenti e preesistenti vengono di fatto interamente trasferiti alle società beneficiarie, posto che la società scissa cessa di esistere (Cass. 19 giugno 2020, n. 11984, in specifico riferimento all'applicabilità dell'art. 10 I.fall., in tema di dichiarazione di fallimento, in presenza di scissione totalitaria di una società, fenomeno di tipo successorio della società scissa, in quanto estinta, tra soggetti distinti); 3.1. la questione posta è tuttavia nuova, avendo nei gradi di merito l'Istituto escluso il diritto del lavoratore al pagamento del Fondo di Garanzia per la fittizietà del rapporto lavorativo alle dipendenze della società fallita per finalità di indebita fruizione di sgravi contributivi (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480;

Cass.13 dicembre 2019, n. 32804) e avendo omesso di specificare in quale atto, in quali termini ed in quale fase del giudizio avrebbe prospettato la diversa questione di cui sopra (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2193): in particolare risultando la devoluzione dall'Inps, con l'atto di appello, della suddetta questione, tanto RG 11665/2020 dalla sentenza (al primo capoverso di pg. 2), tanto dall'odierno ricorso dell'Istituto (al secondo capoverso di pg. 6);

4. anche il secondo motivo è inammissibile;

5. risulta dagli atti di causa che la domanda dei lavoratori di condanna dell'Inps al pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate nel rapporto di lavoro in oggetto, accolta dal Tribunale nell'importo richiesto, non sia stata oggetto di impugnazione in appello, che ha investito il solo credito per T.f.r.; 5.1. ribadito il principio affermato da questa Corte, secondo cui non costituisce domanda o eccezione nuova il motivo di appello con il quale si deduca l'erronea determinazione da parte del giudice di primo grado del limite massimo, ai sensi dell'art 2, secondo comma c1.1g. 80/1992, del pagamento dovuto dal Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S., in quanto questione attinente alla esatta determinazione del quantum del diritto posto dal lavoratore a fondamento della pretesa e che deve essere contenuto, secondo la previsione della legge istitutiva, nei limiti di un "massimale" direttamente conoscibile dal giudice (Cass. 8 agosto 2003, n. 12028;

Cass. 30 gennaio 2020, n. 2230), esso tuttavia non può derogare alla preclusione del suo esame per la formazione di un giudicato interno; ed infatti, l'accertamento della misura del suddetto credito (per la prima volta censurata con l'odierno ricorso in via subordinata al primo motivo, come detto inammissibile) integra un capo autonomo della sentenza, suscettibile di formare oggetto di giudicato interno, in quanto risolutivo di una questione controversa tra le parti, caratterizzata per individualità e autonomia proprie, così da avere i requisiti di una decisione affatto indipendente, non relativa ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22863;

Cass. 31 gennaio 2018, n. 2379); 5.2. per consolidato principio di diritto, le questioni esaminabili di ufficio, che abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di primo grado di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo della sollecitazione dell'organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione in via officiosa, qualora la loro decisione resa od omessa da parte del primo giudice non abbia formato oggetto di specifica RG 11665/2020 impugnazione, ostandovi un giudicato interno che il giudice dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare (Cass. 26 giugno 2006, n. 14755;

Cass. 17 gennaio 2017, n. 923; Cass. 9 maggio 2019, n. 12259); 5.3. d'altro canto, neppure nel rito del lavoro avendo l'appello effetto pienamente devolutivo e pertanto potendo il giudice del gravame conoscere, ai sensi degli artt. 434, 342 e 346 c.p.c., della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dall'appellante (senza poter estendere l'indagine su punti della sentenza di primo grado non investiti neanche implicitamente da alcuna censura), deve ritenersi formato il giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio, in ordine alle circostanze poste dal giudice di primo grado e dal giudice d'appello alla base delle rispettive decisioni in ordine alle quali non siano stati formulati specifici motivi d'appello (Cass. 29 settembre 2003, n. 14507;

Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108);

6. per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Inps alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore a ntistata rio. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c