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Ordinanza — n. 35564/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35564/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35564/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35105-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA COREI 'TI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro TARANTINO PASQUALE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO RUTIGLIANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 877/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA. ORDINANZA Con sentenza del 16.5.19, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva dichiarato non dovuti i contributi previdenziali del professionista in epigrafe in relazione all'iscrizione alla gestione separata INPS, considerando la produzione nell'anno in questione di redditi inferiori alla soglia di euro 5mila quale indice di non abitualità della attività) ed evidenziando che l'Inps -che vi era onerato- non aveva altrimenti dimostrato tale abitualità. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso il contribuente. Il motivo è manifestamente infondato. Come affermato da Sez. L - , Sentenza n. 4419 del 18/02/2021 (Rv. 660536 - 01) ed altre numerose conformi, in materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della 1. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, Ric. 2019 n. 35105 sez. ML ud. 02-07-2021 -2- comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex pose desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione. Chiarito dunque che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, ben può la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità (fermo restando che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, di. n. 269/2003, cit.). Nella specie, la Corte di merito, ha sottolineato il difetto di prova -di cui era onerato l'INPS- di abitualità dell'attività del professionista, Ric. 2019 n. 35105 sez. ML - ud. 02-07-2021 -3- valorizzando congiuntamente il reddito modesto prodotto e la sua valenza indiziaria della occasionalità dell'attività. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 7— / Così deciso in Roma nella camera di,consglio del 2 luglio 2021. Il Pres Margherita i DEPOSITATO IN CANC -RIA 9,11\VC5\1 oggi, ----- --- 4 -

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Ordinanza — n. 35564/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 877/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA. ORDINANZA Con sentenza del 16.5.19, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva dichiarato non dovuti i contributi previdenziali del professionista in epigrafe in relazione all'iscrizione alla gestione separata INPS, considerando la produzione nell'anno in questione di redditi inferiori alla soglia di euro 5mila quale indice di non abitualità della attività) ed evidenziando che l'Inps -che vi era onerato- non aveva altrimenti dimostrato tale abitualità. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso il contribuente. Il motivo è manifestamente infondato. Come affermato da Sez. L - , Sentenza n. 4419 del 18/02/2021 (Rv. 660536 - 01) ed altre numerose conformi, in materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della 1. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, Ric. 2019 n. 35105 sez. ML ud. 02-07-2021 -2- comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex pose desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione. Chiarito dunque che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, ben può la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità (fermo restando che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, di. n. 269/2003, cit.). Nella specie, la Corte di merito, ha sottolineato il difetto di prova -di cui era onerato l'INPS- di abitualità dell'attività del professionista, Ric. 2019 n. 35105 sez. ML - ud. 02-07-2021 -3- valorizzando congiuntamente il reddito modesto prodotto e la sua valenza indiziaria della occasionalità dell'attività. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 7— / Così deciso in Roma nella camera di,consglio del 2 luglio 2021. Il Pres Margherita i DEPOSITATO IN CANC -RIA 9,11\VC5\1 oggi, ----- --- 4 -

Parole chiave

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deducibilità dei contributi di mantenimento aliquota della rendita d'invalidità contributi previdenziali rendita straordinaria senza limite di reddito rendita minima suddivisione della previdenza professionale
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