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Ordinanza — n. 35551/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal dismissed for delay due to pre-2015 holiday term suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35551/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Raffaella Maria Cinzia Carone against a lower court's dismissal for procedural delay. The lower court had rejected the appeal because it was submitted after the six-month deadline, failing to account for the extended holiday suspension period applicable before 2015. The court ruled that the appeal was timely because the relevant suspension period ended on November 30, 2014, making the November 28 filing valid.

Regesto Legislator

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Art. 1 Law n. 742/69; Art. 16 D.L. n. 132/2014: The suspension of procedural terms during holidays prior to January 1, 2015, must be calculated according to the old regime extending until September 15, thereby validating appeals filed within the extended period.

Parole chiave

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holiday term suspension procedural delay appeal admissibility ratione temporis statutory transition Cassation review civil procedure tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 1 Law n. 742/69
Art. 16 D.L. n. 132/2014
742/69, così come modificato dall'art. 16 del d.l.
Art. 16 co. 3 Law n. 742/69
742/69, così come modificato dall'art. 16 del d.l.
Art. 327, comma 1 c.p.c.
lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020
3 cit.) dall'anno 2015, indipendentemente dalla data di instaurazione del giudizio (cfr., da ultimo, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27338 del 29/12/2016
al 31 agosto di ciascun anno), operando la nuova disciplina solo nel secondo caso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27338 del 29/12/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 20073/2020 proposto da: RAFFAELLA MARIA CINZIA C_ARONE, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE ZOCCALI; - ricorrente - contro CRISTINA PRIOLO; - intimata - avverso la sentenza n. 37/2020 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, depositata 11 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI; Rilevato che, con sentenza resa in data 9/1/2020, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello principale e quello incidentale tar- divo proposti, rispettivamente, da Raffaella Maria Cinzia Carone e da Cristina Priolo avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Cala- bria depositata in data 15/4/2014; a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come l'appellante principale avesse notificato l'atto d'appello in data 28/11/2014 a fronte del deposito della sentenza di primo grado (non notificata) in data 15/4/2014, con la conseguente violazione del c.d. termine 'lungo' di sei mesi per la proposizione dell'appello, aumentato dell'ulteriore termine di 30 giorni dovuto alla sospensione feriale dei termini processuali; ciò posto, dalla rilevata inammissibilità dell'appello principale per la tardività della relativa proposizione, era derivata la conseguente inam- missibilità anche dell'appello incidentale tardivo; avverso la sentenza d'appello, Raffaella Maria Cinzia Carone pro- pone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugna- zione;

Cristina Priolo non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per avere il Tribunale di Reggio Calabria erroneamente dichiarato l'inammissibilità del relativo appello principale, non essendo la stessa incorsa in alcuna tardività nella rela- tiva proposizione, avuto riguardo alla durata di 45 giorni (e non già di Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 20073/2020 - reL cons. Marco Dell'Utri 30) della sospensione feriale dei termini processuali nella specie appli- cabile, con la conseguente identificazione del termine per la relativa proposizione alla data del 30/11/2014, nella specie pienamente rispet- tato; il motivo è manifestamente fondato; osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742/69, così come modificato dall'art. 16 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, la sospensione dei termini feriali dal primo al 31 agosto di ciascun anno decorre (ai sensi dell'art. 16 co. 3 cit.) dall'anno 2015, indipendentemente dalla data di instaurazione del giudizio (cfr., da ultimo, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020, Rv. 660149 - 01); prima di tale data, conseguentemente, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali deve ritenersi decorrente dal primo ago- sto al 15 settembre di ciascun anno, secondo la disciplina allora vigente ratione temporis, sul punto, è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giu- risprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, ai fini della determina- zione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - nella specie, per il computo del termine di impugnazione c.d. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - occorre verificare, in mancanza di una di- sciplina transitoria, se l'impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data del 1 gennaio 2015, di efficacia dell'art. 16, comma 1, del d.l. n. 2014 n. 132 (conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della I. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall'I. al 31 agosto di ciascun anno), operando la nuova disciplina solo nel secondo caso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27338 del 29/12/2016, Rv. 642323 - 01);Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 20073/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri nel caso di specie, trattandosi dell'impugnazione di una sentenza pubblicata prima del 2015 (segnatamente il 15 aprile 2014) e impu- gnata nello stesso anno 2014, il termine lungo (di sei mesi) di impu- gnazione (nella specie applicabile) doveva ritenersi esteso fino alla data del 30/11/2014 (sei mesi più 46 giorni); ciò posto, avendo la Carone proposto il proprio appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria in data 28/11/2014, lo stesso deve ritenersi tempestivo e, conseguentemente, del tutto am- missibile; sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, cui segue il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di le- gittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribu- nale di Reggio Calabria, cui è altresì rimesso di provvedere alla regola- zione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/7/2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente oggi. IL CANCELLIERE SPERTO Maria Anton