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Ordinanza — n. 35542/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35542/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35542/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26269-2019 proposto da: COSTRUZIONI DALLA POZZA LORENZO & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell'avvocato UGO PRIMICERJ, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO RIGO; - ricorrente - contro LOVATO FRANCESCO, LOVATO ANITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 140, presso lo studio dell'avvocato SIMONE VIGNOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO STORI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 456/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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articolo 132 c.p; Ordinanza — n. 35542/2021 — snciv · Corte di Cassazione: V'è memoria della ricorrente. Considerato che 4.-Il ricorso è basato su due motivi. Il primo motivo deduce violazione dell'articolo 132 c.p.c. La tesi della ricorrente è che la Corte di Appello avrebbe deciso motivando per relationem ma in maniera del tutto apodittica, aderendo alle ragioni del giudice di prime cure, senza aggiungervi alcunché. Questo motivo è infondato. Basta leggere la motivazione per individuare agevolmente le ragioni, espresse e non semplicemente richiamate, in base alle quali la Corte di Appello ha ritenuto di confermare il giudizio di primo grado.

Parole chiave

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responsabilità per debiti ereditari debito residuo diritti degli eredi legato concordato beni di famiglia

Disposizioni normative citate

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articolo 132 c.p
Il primo motivo deduce violazione dell'articolo 132 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26269-2019 proposto da: COSTRUZIONI DALLA POZZA LORENZO & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell'avvocato UGO PRIMICERJ, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO RIGO; - ricorrente - contro LOVATO FRANCESCO, LOVATO ANITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 140, presso lo studio dell'avvocato SIMONE VIGNOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO STORI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 456/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. / / Ric. 2019 n. 26269 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -2- Ritenuto che 1.-La società "Costruzioni Dalla Pozza Lorenzo snc" asserisce di avere avuto un credito nei confronti di Adolfo Lovato, poi deceduto, per lavori di ristrutturazione effettuati su immobili di quest'ultimo, e non integralmente pagati. La società asserisce di aver concluso un accordo con i figli del Lovato, Francesco ed Anita, in base al quale questi ultimi hanno venduto un immobile a Stefania Dalla Pozza, che ha versato solo parte del valore corrispettivo, in quanto l'altra (circa 110 milioni di lire) era destinata a soddisfare, in parte, il credito della società, la quale peraltro restava creditrice di altra somma sulla quale, si legge nella scrittura di compravendita, si impegnava a praticare uno sconto alle controparti.

Queste ultime non hanno corrisposto quel rimanente saldo, e la società, ritenendo che essi avessero agito per conto del padre, ha notificato citazione ad Adolfo Lovato, ritenendolo il vero debitore, come se i figli avessero stipulato l'accordo in sua vece. Poi l'azione, deceduto Adolfo Lovato, è proseguita nei confronti dei figli eredi. 2.-Sia il Tribunale di Vicenza che la Corte di Appello di Venezia hanno ritenuto che l'accordo, da cui nasceva il credito, o che comunque rinegoziava l'originario credito, non era in alcun modo riconducibile ad Adolfo Lovato, ma solo ai suoi figli, qui citati in quanto eredi e non in proprio. 3.-La società "Costruzioni Dalla Pozza Lorenzo snc" ricorre con due motivi, contestati dai Lovato che si sono costituiti con controricorso.

V'è memoria della ricorrente. Considerato che 4.-Il ricorso è basato su due motivi. Il primo motivo deduce violazione dell'articolo 132 c.p.c. La tesi della ricorrente è che la Corte di Appello avrebbe deciso motivando per relationem ma in maniera del tutto apodittica, aderendo alle ragioni del giudice di prime cure, senza aggiungervi alcunché. Questo motivo è infondato. Basta leggere la motivazione per individuare agevolmente le ragioni, espresse e non semplicemente richiamate, in base alle quali la Corte di Appello ha ritenuto di confermare il giudizio di primo grado.

In realtà quella dei giudici di appello non è una motivazione per relazione, la quale presuppone il mero rinvio ad argomenti altrui, ma una autonoma valutazione dei fatti ed una autonoma affermazione delle ragioni in base alle quali è stata esclusa la ríferibilità dell'accordo al dante causa dei convenuti. 5.-Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante. La società ricorrente sostiene di avere messo in evidenza il valore di una quietanza rilasciata proprio da Adolfo Lovato poco dopo la stipula della compravendita, a cui la Corte di Appello non avrebbe dato rilievo e che invece è significativa della ratifica da parte di Adolfo dell'operato dei figli.

Il motivo è inammissibile. Intanto la ricorrente non dimostra di aver posto la questione in appello in tali termini, ossia di avere indicato ai giudici di secondo grado l'efficacia di ratifica della quietanza in questione, ma emerge, piuttosto, che il motivo di appello era nel senso che la quietanza andasse valutata unitamente agli altri documenti quale indizio della volontà di Adolfo di ratificare l'accordo. Se il motivo di appello è stato questo, allora non v'è stato omesso esame, dal momento che la Corte di Appello ha valutato l'insieme delle prove (documentali) offerte, compresa quella in questione, ed ha concluso con giudizio di fatto, qui non censurabile, e non validamente censurato, che non vi erano prove del credito a carico di Adolfo e dunque, per questi, dei suoi eredi. 6.-Il ricorso va rigettato, con la conseguenza delle spese a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 5.10.2021 IL Pr‘SSirai7E ----A_LAtt.c.e,(,L,,) DEPOSITATO IN CANCELLE