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Ordinanza — n. 35535/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35535/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35535/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2524-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - Contro MORANDINI JACOPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BARRACCO 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELA SOCCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA PABIS TICCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 381/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380bis c.p, art. 369 c.p; Ordinanza — n. 35535/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 381/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati retroattività della rendita d'invalidità compensazione della rendita finanziamento della previdenza professionale decorrenza del diritto alla rendita imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 380bis c.p
con atto notificato il 7 settembre 2020, l'Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui il professionista resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
art. 369 c.p
il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso, sicché ciò ne comporta l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2524-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - Contro MORANDINI JACOPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BARRACCO 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELA SOCCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA PABIS TICCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 381/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANN I PATTI. Ric. 2021 n. 02524 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 2524/2021 RILEVATO CHE 1. con sentenza 9 luglio 2019, la Corte d'appello di Firenze rigettava il gravame dell'Inps, anche quale mandatario di SCCI, avverso la sentenza di primo grado, di accertamento della non debenza delle somme addebitate all'avv. Jacopo Morandini con avviso n. 341 2018 00075319 62 000 del 24 dicembre 2018, preceduto dall'avviso di iscrizione, d'ufficio da parte dell'Inps, del professionista alla gestione previdenziale istituita dall'art. 2, comma 26 I. 335/1995 a decorrere dall'anno 2011 per intervenuta prescrizione;

2. essa ribadiva quanto ritenuto dal Tribunale, in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalle date di esigibilità dei contributi, coincidenti con la scadenza prevista dalla legge per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (per l'anno di imposta 2011 il 16 luglio 2012), parimenti escludendo la sospensione del termine, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c., per effetto del doloso occultamento dal professionista dei dati necessari all'Istituto per la ricostruzione della sua posizione contributiva ai fini di un tempestivo recupero della contribuzione omessa, avendo egli comunque (pure senza compilare il quadro RR del modello) indicato tutti i redditi prodotti, semplificandone la verifica;

3. pertanto, essa confermava la prescrizione del credito indicato nel suindicato avviso di addebito;

4. con atto notificato il 7 settembre 2020, l'Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui il professionista resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso, sicché ciò ne comporta l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2001, n. 252; Cass. 9 novembre 2017, n. 26529);

2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la condanna dell'Inps alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del RG 2524/2021 contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna l'Inps alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della' sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 6 luglio 2021 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) DEPOSITATO !N CANC