Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35531/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35531/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35531/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 34759-2019 proposto da: TOZZI ELISABE I 1A, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BURSI; - ricorrente - contro FALLIMENTO ASTRO ITALIA SRL; - intimata - avverso il decreto n. 15585/2019 del TRIBUNALE di COMO, depositato il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RG 34759/2019 RILEVATO CHE 1. con decreto 10 ottobre 2019, il Tribunale di Como aveva rigettato l'opposizione, ai sensi dell'art. 98 I.fall., di Elisabetta Tozzi allo stato passivo del Fallimento Astro Italia s.r.I., dal quale era stato escluso il suo credito, insinuato a titolo di spettanze retributive (C 30.176,98) e di T.f.r. (C 4.210,61), quale lavoratrice dipendente della società fallita;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 390 c.p; Ordinanza — n. 35531/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 15585/2019 del TRIBUNALE di COMO, depositato il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RG 34759/2019 RILEVATO CHE 1. con decreto 10 ottobre 2019, il Tribunale di Como aveva rigettato l'opposizione, ai sensi dell'art. 98 I.fall., di Elisabetta Tozzi allo stato passivo del Fallimento Astro Italia s.r.I., dal quale era stato escluso il suo credito, insinuato a titolo di spettanze retributive (C 30.176,98) e di T.f.r. (C 4.210,61), quale lavoratrice dipendente della società fallita;

Parole chiave

Generato dall'IA
compensazione nel fallimento rinuncia a pretese di salario conseguenze del ritiro retrocessione di credito credito nel fallimento credito di rimborso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 390 c.p
sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 34759-2019 proposto da: TOZZI ELISABE I 1A, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BURSI; - ricorrente - contro FALLIMENTO ASTRO ITALIA SRL; - intimata - avverso il decreto n. 15585/2019 del TRIBUNALE di COMO, depositato il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RG 34759/2019 RILEVATO CHE 1. con decreto 10 ottobre 2019, il Tribunale di Como aveva rigettato l'opposizione, ai sensi dell'art. 98 I.fall., di Elisabetta Tozzi allo stato passivo del Fallimento Astro Italia s.r.I., dal quale era stato escluso il suo credito, insinuato a titolo di spettanze retributive (C 30.176,98) e di T.f.r. (C 4.210,61), quale lavoratrice dipendente della società fallita;

2. esso non ammetteva il credito per difetto di prova del requisito di subordinazione, alla base della pretesa di riqualificazione del rapporto di promoter, per la gestione di rapporti con potenziali clienti attraverso dimostrazioni del prodotto presso postazioni in diversi centri commerciali;

3. con atto notificato 1'8 novembre 2019, Elisabetta Tozzi ricorreva per cassazione con unico motivo; la curatela fallimentare intimata non svolgeva difese;

4. il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso, fondato sulla scrittura privata di transazione 23 giugno 2020, sottoscritta dalle parti e dai loro difensori, recante la rinuncia alle reciproche pretese (p.ti 2 e 3) e con spese legali da intendersi interamente compensate tra le parti (p.to 5); CONSIDERATO CHE 1. sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;

2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo; nulla sulle spese. Così deciso nella Adunanza camerale del 6 luglio 2021 RG 34759/2019 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 19 NO') 2021 6 EdANCELLIERE E Vincenzo Fio Massimillano CANC