Ordinanza — n. 35517/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 1163-2020 proposto da: PUGLIESE VINCENZO e PUGLIESE ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI n. 345, presso lo studio dell'avvocato STEFANO VENDITTI, che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro EUROPAFRUTTA DI FERRARA DAMIANO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n. 55, presso lo studio dell'avvocato SIMONE STEFANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MANCINI - controrícorrente - nonchè contro FERRARA DAMIANO e FERRARA ANNUNZIATA - intimati - avverso la sentenza n. 4416/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 35517/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La domanda, rigettata dal Tribunale, è stata parzialmente accolta dalla Corte di Appello di Roma, che con la sentenza impugnata, n. 4416/2019, ha ravvisato nell'art. 4 del contratto di cessione di quote sociali intercorso tra le parti un'obbligazione di pagamento di determinati debiti entro il 31.12.1999, assunta dalle sole cedenti Pugliese Rosa ed Erra Virginia in favore dei cessionari Ferrara Damiano e Ferrara Annunziata. La Corte distrettuale ha ritenuto irrilevante la mancata evocazione in appello di Erra Virginia, a fronte della natura solidale dell'obbligazione, rispetto alla quale ha invece ritenuto estraneo Pugliese Vincenzo.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1163-2020 proposto da: PUGLIESE VINCENZO e PUGLIESE ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI n. 345, presso lo studio dell'avvocato STEFANO VENDITTI, che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro EUROPAFRUTTA DI FERRARA DAMIANO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n. 55, presso lo studio dell'avvocato SIMONE STEFANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MANCINI - controrícorrente - nonchè contro FERRARA DAMIANO e FERRARA ANNUNZIATA - intimati - avverso la sentenza n. 4416/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 21.11.2007 Europafrutta di Ferrara Damiano & C. S.n.c., Ferrara Damiano e Ferrara Annunziata evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Roma Pugliese Vincenzo, Pugliese Rosa ed Erra Virginia, invocandone la condanna al pagamento, in favore degli attori, della somma di C 30.538,06 da essi versata a Capitalia S.p.a., nonché al risarcimento del danno. In particolare gli attori esponevano che con atto del 23.2.1999 Pugliese Rosa ed Erra Virginia, socie di Europafrutta di Pugliese Vincenzo S.n.c., avevano loro ceduto le rispettive quote di partecipazione alla predetta società, con il consenso dell'altro socio Pugliese Vincenzo, assumendo l'obbligo di estinguere, entro il 31.12.1999, le esposizioni debitorie riferite alla società, tra cui quelle nei confronti di Capitalia S.p.a.
A fronte dell'inadempimento, da parte delle cedenti, a tale impegno, gli acquirenti avevano dovuto far fronte al pagamento di somme non previste, e comunque non dovute, tanto nei confronti di Capitalia S.p.a. che di altri soggetti, finendo per essere costretti a loro volta a cedere il ramo di azienda esercitato dalla società le cui quote erano state oggetto della cessione di cui è causa, ed avevano per tale motivo ricavato un danno, del quale invocavano il risarcimento. Si costituivano in giudizio, separatamente, Pugliese Vincenzo e Pugliese Rosa, resistendo alla domanda.
Con sentenza n. 17888/2019 il Tribunale rigettava la domanda, condannando gli attori alle spese del grado. Ric. 2020 n. 01163 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -2- Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori, e si costituivano in giudizio i convenuti in prime cure, resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 4416/2019, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, condannava Pugliese Rosa al pagamento in favore di Ferrara Damiano e Annunziata della somma di € 7.307,85 oltre interessi, condannando la predetta Pugliese Rosa al pagamento di 1/3 delle spese del doppio grado, compensandole per il resto; compensava invece per intero le spese di lite tra ali appellanti e Pugliese Vincenzo.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Pugliese Rosa, affidandosi a due motivi, e Pugliese Vincenzo, affidandosi ad un solo motivo. Resistono con separati controricorsi Europafrutta di Ferrara Damiano & C. S.n.c., Ferrara Damiano e Ferrara Annunziata. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso proposto da Pugliese Rosa;
ACCOGLIMENTO di quello proposto da Pugliese Vincenzo. Europa frutta di Ferrara Damiano & C. snc, Ferrara Damiano e Ferrara Annunziata convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Roma Pugliese Vincenzo, Pugliese Rosa ed Erra Virginia per sentirli condannare, in solido tra loro, al rimborso delle somme pagate dagli attori per far fronte ad alcuni debiti della società Europa frutta di Vincenzo Pugliese & C. Snc, le cui quote di partecipazione al capitale sociale erano state cedute dalle socie Ric. 2020 n. 01163 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -3- Erra Virginia e Pugliese Rosa, con il consenso dell'altro socio Pugliese Vincenzo, a Ferrara Damiano e Ferrara Annunziata, con atto del 23.2.1999.
In detto atto, tra l'altro, le cedenti si erano impegnate ad estinguere determinati debiti della società entro il 31.12.1999, cosa che poi non era accaduta, onde la società aveva dovuto far fronte alle passività per un esborso di C 30.538,06. A tale somma si era poi aggiunto l'ulteriore importo dovuto a Capitalia Spa, giudizialmente accertato in altra controversia, pari ad C 47.374,98. Gli attori, oltre ad invocare la restituzione dei detti importi, invocavano anche il risarcimento del danno, sulla base dell'assunto che l'esposizione con Capitalia avesse loro precluso la possibilità di ricorrere al credito bancario.
La domanda, rigettata dal Tribunale, è stata parzialmente accolta dalla Corte di Appello di Roma, che con la sentenza impugnata, n. 4416/2019, ha ravvisato nell'art. 4 del contratto di cessione di quote sociali intercorso tra le parti un'obbligazione di pagamento di determinati debiti entro il 31.12.1999, assunta dalle sole cedenti Pugliese Rosa ed Erra Virginia in favore dei cessionari Ferrara Damiano e Ferrara Annunziata. La Corte distrettuale ha ritenuto irrilevante la mancata evocazione in appello di Erra Virginia, a fronte della natura solidale dell'obbligazione, rispetto alla quale ha invece ritenuto estraneo Pugliese Vincenzo.
Ha poi ha confermato il rigetto della domanda svolta dalla società Europa frutta, trattandosi di controversia relativa al rapporto tra cedenti e cessionari. Ha, ancora, considerato raggiunta la prova limitatamente al solo importo di C 7.307,85 ed ha quindi condannato Pugliese Rosa al pagamento di detto importo in favore di Ferrara Damiano e Annunziata. Infine, la Corte terrritoriale ha compensato per due terzi le spese del doppio Ric. 2020 n. 01163 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -4- grado tra Pugliese Rosa e Ferrara Damiano e Annunziata, ponendone il restante terzo a carico della Pugliese, compensando invece per intero le spese tra tutte le altre parti.
Ricorrono per la cassazione di detta decisione, con unico atto, Pugliese Rosa, affidandosi a due motivi, e Pugliese Vincenzo, con un solo motivo. Con il primo motivo, Pugliese Rosa contesta la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto che fosse suo onere, a fronte dell'obbligo assunto con l'art. 4 del contratto di cessione, provare di aver saldato le poste debitorie espressamente previste in detta clausola nel termine all'uopo previsto. La ricorrente ritiene infatti che, avendo gli originari attori proposto domanda di risarcimento del danno, era loro onere dimostrare di aver effettivamente pagato i debiti di che trattasi.
La censura è inammissibile perché la Corte capitolina ha applicato i criteri di riparto della prova fissati da questa Corte, secondo cui "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20073 del 08/10/2004, Rv. 577642; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006, Rv. 589694, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007, Rv. 594931; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007, Rv. 598321; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009, Rv. Ric. 2020 n. 01163 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -5- 609003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010, Rv. 611587; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, Rv. 618664; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361).
Il secondo motivo proposto da Pugliese Rosa, sull'individuazione dello scaglione di valore della controversia ai fini del governo delle spese, è del pari inammissibile in quanto la Corte di Appello ha deciso in base al criterio del disputatum. L'unico motivo di ricorso proposto da Pugliese Vincenzo, relativo alla mancata condanna degli originari attori a rifondergli le spese di lite, è invece fondato, poiché l'accertata estraneità del ricorrente all'obbligo contrattualmente assunto da Pugliese Rosa ed Erra Virginia nei confronti di Ferrara Damiano e Ferrara Annunziata comporta la completa soccombenza di questi ultimi nei suoi confronti.
Non appare condivisibile la decisione del giudice di merito di compensare le spese a fronte della rilevata estraneità del Pugliese all'obbligazione, posto che costui era stato convenuto in prime cure e che l'unico elemento valorizzato dalla Corte capitolina evidenzia -contrariamente a quanto ritenuto da quest'ultima- proprio la totale soccombenza delle originarie attrici nei suoi confronti". La numerazione dei motivi proposta dal ricorrente va corretta, stante l'unicità del ricorso cumulativamente proposto da Pugliese Rosa e Vincenzo, nel senso che l'unico motivo proposto nell'interesse di Pugliese Vincenzo va considerato come terzo motivo dell'unico ricorso.
Ciò premesso, il Collegio condivide la proposta del Relatore quanto al rigetto del primo motivo, proposto nell'interesse di Pugliese Rosa, ed all'accoglimento del terzo, proposto nell'interesse di Pugliese Vicenzo. Ritiene altresì meritevole di Ric. 2020 n. 01163 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -6- accoglimento anche il secondo motivo del ricorso, proposto nell'interesse di Pugliese Rosa, poiché il riferimento al criterio dei disputatum è possibile nel caso di totale reiezione della domanda (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018, Rv. 651045); nella diversa ipotesi di accoglimento parziale in primo grado di una domanda risarcitoria, le spese poste a carico della parte soccombente vanno necessariamente ragguagliate all'importo effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3903 del 29/02/2016, Rv. 638892). In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Pugliese Rosa, mentre vanno accolti il secondo, proposto egualmente nell'interesse di Pugliese Rosa, ed il terzo, proposto nell'interesse di Pugliese Vincenzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, nei limiti delle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Pugliese Rosa; accoglie il secondo motivo di ricorso, del pari proposto nell'interesse di Pugliese Rosa, ed il terzo, proposto invece nell'interesse di Pugliese Vincenzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella c