Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting a retrial and failing to prove novelty of claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellants' arguments constituted a request for a retrial rather than a valid legal challenge. The appellants argued that the lower court erred in assessing the evidence regarding unauthorized withdrawals and failed to recognize the novelty of their restitution claim. The Court rejected these claims, stating that the lower court correctly identified the excess withdrawals and that the restitution request, though initially generic, was substantiated by the parties' own admissions and evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if it merely requests a retrial of the facts or fails to demonstrate a violation of procedural rules regarding the novelty of the claim.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 341-2020 proposto da: VINCI EVA e INDELICATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE n. 207, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SERIO, rappresentati e difesi dall'avvocato VITO CITO - ricorrenti - cOtitro VINCI ANTONIO - intimato - avverso la sentenza n. 533/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 23.3.2011 Vinci Antonio evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Taranto Vinci Eva e Indelicato Giuseppe, invocandone la condanna alla restituzione delle chiavi di un immobile, del quale l'attore era usufruttuario vita natural durante, e delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente intestato allo stesso attore, sul quale i convenuti avevano operato in virtù di procura, eccedendo rispetto all'autorizzazione loro concessa dal mandante.
Si costituivano i due convenuti, resistendo alla domanda e riconoscendo di aver prelevato, dal conto dell'attore e d'accordo con esso, la somma di € 50.000 per eseguire alcune opere di ristrutturazione sull'immobile oggetto di causa. Con sentenza n. 2296/2016 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di restituzione delle chiavi dell'immobile oggetto di causa, rigettando invece quella relativa alle somme di denaro, in quanto non provata. Interponeva appello avverso detta decisione l'oriignario attore e la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata, n. 533/2019, emessa nella resistenza degli originari convenuti, accoglieva il gravame, condannando gli appellati al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 35.000 con interessi dalla domanda, oltre alle spese del doppio grado.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Vinci Eva e Indelicato Giuseppe, affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2020 n. 00341 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -2- Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza n. 2296/2016 del Tribunale di Taranto, ha condannato Vinci Eva e Indelicato Giuseppe a restituire a Vinci Antonio la somma di C 35.000 con interessi ed alle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte pugliese ha in particolare ritenuto che Vinci Antonio avesse autorizzato Vinci Eva ad operare su un conto corrente aperto a nome di esso mandante, con l'incarico di prelevare dallo stesso un importo massimo di € 50.000 da destinare alla ristrutturazione di un immobile sito in Martina Franca; e che la mandataria avesse prelevato somme in eccesso rispetto al limite, per l'importo di C 35.000. Il ricorso è articolato in due motivi, con il primo dei quali Vinci Eva e Indelicato Giuseppe lamentano la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. ed il vizio della motivazione, perché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che Vinci Antonio non aveva specificamente contestato né la memoria autorizzata del 31.5.2013 depositata dagli odierni ricorrenti nel giudizio di prima istanza, né i documenti ad essa allegata, i quali -ad avviso dei ricorrenti- dimostravano che l'importo di € 35.000 era stato prelevato dal conto corrente intestato a Vinci Antonio per l'acquisto dell'immobile di cui è causa.
Con il secondo motivo invece i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 345 c.p.c. perché la Corte pugliese avrebbe omesso di ravvisare la novità della domanda restitutoria, che era stata proposta in atto di citazione in termini generici ed è stata poi specificata, nell'importo richiesto, solo con l'atto di appello. Ric. 2020 n. 00341 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -3- Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha infatti ritenuto che il mandante avesse autorizzato la mandataria a prelevare dal conto corrente intestato al primo un importo massimo di C 50.000 e che risultassero prelievi in eccesso rispetto a detta somma.
La circostanza non è smentita dal ricorrente, che si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, finendo in tal modo per invocare una revisione del giudizio di merito, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né sussiste alcun profilo di novità della domanda restitutoria, posto che la stessa era stata -come gli stessi ricorrenti riconoscono: cfr. pag. 18 del ricorso- proposta dal Vinci Antonio sin dalla citazione introduttiva del giudizio di prima istanza, sia pure in termini generici; la Corte di Appello ha ritenuto giustificata detta originale carenza di specificità - peraltro neppure contestata dai ricorrenti- sulla base della considerazione che gli estratti conto erano in possesso della mandataria, e non del mandante (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Una volta avuto contezza, alla luce delle difese spiegate dai convenuti e dei documenti da essi prodotti in prime cure, dell'importo dei prelevamenti in eccesso eseguiti dalla mandataria, il Vinci Antonio ha, secondo la Corte pugliese, diligentemente proposto motivo di gravame indicando la somma oggetto della sua domanda restitutoria". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività Ric. 2020 n. 00341 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -4- difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 17 settembre 2021. IL P SID