Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of summary facts and improper standing to challenge another owner's omission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet the statutory requirement of a concise summary of facts under Article 366 of the Civil Procedure Code. The appellant argued that the lower court omitted evidence regarding condominium regulations and that the assembly was improperly convened without certain owners, yet the court found the summary insufficient and the appellant lacked standing to challenge the procedural defect affecting other owners. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.; Art. 1324 c.c.: An appeal is inadmissible if it lacks a clear summary of facts, and a condominium owner cannot challenge a procedural defect in an assembly that excluded another owner, as such a defect pertains solely to the excluded owner's legal sphere.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguentO ORDINANZA sul ricorso 10057-2020 proposto da: DI SALVO LIBORIO, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro VASILE BALDASSARE, ORECCHIO ANNA MARIA, ALLETTI VELIA, LA ROCCA MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26 PRESSO AVV 30UVENAL DANIELA, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PETRUCCI, che li rappresenta e difende; - rontroricorrentr - avverso la sentenza n. 1868/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'avvocato Liborio Di Salvo propone ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1868/2019 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 23 settembre 2019, che, respingendo il gravame incidentale avanzato dal medesimo avvocato Di Salvo contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 22 settembre 2004, ha confermato altresì il rigetto dell'impugnazione della deliberazione assembleare del 1° marzo 2013 approvata dal Condominio via Villafranca 40, Palermo. Velia Alletti, Mario La Rocca, Anna Maria Orecchio e Baldassarre Vasile, condomini del Condominio via Villafranca 40, resistono con controricorso. 2.11 primo motivo del ricorso dell'avvocato Liborio Di Salvo Giovanni Sergio denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per "l'assenza delle produzioni del regolamento e delle tabelle".
Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 1136, comma 6, c.c., non essendo stati invitati alla riunione del 10 marzo 2013 i condomini Gilda Ursi e gli eredi del geometra Nicolò Costantino.
3. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. I controricorrenti hanno presentato memoria.
4. Il ricorso è inammissibile in quanto carente del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non consentendo una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali. Non Ric. 2020 n. 10057 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -2- sono esposti sufficientemente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, le difese dei convenuti, gli argomenti adottati dal giudice di primo grado a sostegno della sua decisione, l'oggetto dell'appello incidentale. Il primo motivo, formulato come omesso esame ex art. 360 n.5 c.p.c., deduce non l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., quanto la mancata produzione del regolamento di condominio e delle tabelle.
La mancata produzione di regolamento e tabelle è circostanza esaminata ed anzi affermata proprio in questi termini dalla Corte d'appello, che però svolge poi al riguardo nelle pagine 3 e 4 di sentenza un'argomentazione decisoria che non è proprio oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, in violazione del disposto di cui all' art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il quale richiede la specifica indicazione delle lacune nelle argomentazioni costituenti la rado decidendi. Il secondo motivo di ricorso è comunque inammissibile in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame della censura non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorrente si duole della mancata convocazione all'assemblea del 1° marzo 2013 degli aventi diritto Gilda Ursi ed eredi di Nicolò Costantino, ma la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio Ric. 2020 n. 10057 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -3- procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale, spettando la legittimazione a domandare il relativo annullamento, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti, di tal che un condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall'art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, pur nella specie non applicabile ratione temporis (Cass.
Sez. 2, 18/04/2014, n. 9082; Cass. Sez. 2, 13/05/2014, n. 10338; Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23903; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735).
5. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2020 n. 10057 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -4- versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 settembre 2021