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Ordinanza — n. 35496/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds not raised in lower court proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35496/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant raised new arguments regarding the validity of service of process for the first time at the highest level. Although the lower court had previously rejected a claim based on Article 140 of the Code of Civil Procedure, the current complaint focused on the discrepancy between the appellant's registered address and the location where the act was served. The court ruled that since these specific grounds were not properly deduced or argued during the appellate phase, they fall outside the scope of the Supreme Court's review function.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: The Supreme Court cannot examine new grounds of invalidity of service of process raised for the first time in cassation if they were not properly deduced in the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new grounds in cassation service of process validity registered address discrepancy code of civil procedure notifica tardiva dei difetti notificazione valida revoca della curatela

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
articolo 140 c.p
Questo motivo di appello è stato però rigettato dalla corte di secondo grado, che ha osservato come la notifica sia avvenuta regolarmente a mezzo posta e non ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. un. 29172/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30152-2019 proposto da: LAMANNA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA AFFATATO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LAUDANTE; - ricorrente - contro FALLIMENTO FOODS & FRUITS SRL, in persona curatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RON1A, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GENOVEFFA SELLITTI; - con troricorrente - contro TUCCILLO ANTONIO FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 3758/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRIC ENTI. Ric. 2019 n. 30152 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -2- RITENUTO CHE 1.- Francesco Antonio Tucillo ha costituito un usufrutto, su alcuni suoi beni, in favore di Anna Maria Lamanna, e poi entrambi, con successivo atto, hanno trasferito, l'uno la nuda proprietà e l'altra, per l'appunto, l'usufrutto a tale Teresa Ferrara. La curatela del Fallimento Foods and Fruits ha citato in giudizio tutti e tre le parti per ottenere, in primo luogo, la dichiarazione che sia il primo che il secondo atto sono simulati, ed, in subordine, la loro revocatoria nei confronti della curatela. 2.- Il giudice di merito, sia in primo che in secondo grado, ha ritenuto non simulato l'atto di costituzione dell'usufrutto, ma ne ha disposto l'inefficacia nei confronti del fallimento, mentre ha rigettato la domanda di revocatoria dell'atto di trasferimento a favore della Ferrara.

Tuttavia, nel giudizio di primo grado è rimasta contumace Anna Maria Lamanna, che in tale veste, ha dunque proposto appello, rilevando l'omessa notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti. Questo motivo di appello è stato però rigettato dalla corte di secondo grado, che ha osservato come la notifica sia avvenuta regolarmente a mezzo posta e non ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. come eccepito dalla Lamanna, la quale in pendenza del suo appello, ha proposto anche querela di falso nei confronti dell'Ufficiale Giudiziario. 3.-Il ricorso è basato su due motivi.

V'è controricorso della curatela del "Fallimento Foods and Fruits". CONSIDERATO CHE 5.- In via preliminare la ricorrente chiede la sospensione del giudizio di Cassazione, in attesa della decisione sulla querela di falso della relazione di notifica, che è ritenuta questione pregiudiziale rispetto a quella qui fatta valere che dunque imporrebbe la sospensione. Questa richiesta è inammissibile. L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass.

Sez. un. 29172/ 2020). 6.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, ma senza specificare quali siano le norme violate, limitandosi a intenderle come quelle sul contraddittorio in generale. La tesi è che la corte di appello avrebbe ritenuto comunque valida una notifica fatta in un indirizzo diverso da quello di residenza: la ricorrente aveva fissato quest'ultima in Polignano a Mare, via Cristoforis senza numero civico, mentre l'atto risultava notificato, e perfezionatosi per compiuta giacenza, dunque non ritirato, in via Cristoforis n.

5. La ricorrente assume che costituisce vizio della decisione di appello l'avere ritenuto valida una notificazione effettuata in un luogo evidentemente diverso da quello risultante come di ufficiale residenza. 7.-11 secondo motivo è una conseguenza del primo: anche esso denuncia violazione di legge, ma senza indicare quale, e ritiene nulla la decisione impugnata per il fatto di avere pronunciato nel merito nonostante il contraddittorio non fosse integro, ossia nonostante la notifica alla ricorrente fosse nulla, giuste le considerazioni fatte al motivo precedente. 8.-1 due motivi possono esaminarsi insieme e sono inammissibili.

Infatti, come eccepito dalla controricorrente, questa censura è svolta per la prima volta in Cassazione: nel giudizio di appello la ricorrente aveva eccepito una diversa invalidità della notifica: che essa era effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., ma in modo irrituale, ossia senza avere seguito la procedura prevista da tale articolo (avviso con raccomandate cc.). Ed infatti la corte di appello ha deciso su questo motivo intendendolo come una denuncia di violazione dell'articolo 140 c.p.c. e lo ha rigettato facendo notare che la notifica non era avvenuta ai sensi di quella norma, bensì a mezzo del servizio postale.

Qui invece è posta una questione diversa: che debba ritenersi errata la decisione di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica pur effettuata in luogo diverso dalla residenza, ratio tuttavia estranea alla decisione impugnata. Questo vizio della notifica non risulta dedotto in appello, dove, si ripete, era stata fatta questione della corretta applicazione dell'articolo 140 c.p.c. e dove era stato deciso che la notifica non era avvenuta secondo la procedura prevista da quell'articolo, bensì mediante spedizione postale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il r