Italian court dismisses appeal as inadmissible because the trial court correctly identified the lack of mandatory mediation by both parties as the ground for dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly dismissed the eviction claim due to the failure of both parties to initiate mandatory mediation. The appellant argued that the burden of initiating mediation should have rested solely on the tenant, but the court found this argument did not address the actual ratio decidendi of the case. The court held that since neither party fulfilled the mandatory mediation requirement, the cause was objectively unprocedable regardless of which party bore the cost burden.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 I. 28 del 2010; Art. 91 c.p.c.: When a cause is declared unprocedable due to the failure of both parties to initiate mandatory mediation, the appeal challenging the allocation of costs based on the presumed burden of the other party is inadmissible as it fails to address the objective unprocedability stemming from the inaction of both sides.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22739-2019 proposto da: BONA NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA 129/B, presso lo studio dell'avvocato GIULIO NIASOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO PRONZELLO; - ricorrente - contro MARCIANO' VINCENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 126/2019 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata il 12/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI. RITENUTO CHE 1.- Nadia Bona ha concesso in locazione un suo immobile a Vincenzo Marcianò, ma nel corso del rapporto, attesa la morosità di quest'ultimo, ha notificato intimazione di sfratto: il Marcianò ha ottenuto in un primo tempo un termine per la sanatoria, rendendosi tuttavia nuovamente inadempiente, al punto che il giudice di quella fase ha convalidato lo sfratto con ordinanza di rilascio, ed ha rimesso le parti davanti al giudice del merito.
Quest'ultimo, rilevato che non era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, ha concesso alle parti il termine per farlo, decorso inutilmente il quale ha dichiarato improcedibile la domanda, ed ha posto le spese a carico della locatrice ricorrente, ritenendo che fosse suo l'onere di attivare la mediazione. 2.-Nadia Bona ha impugnato questa decisione, ma la Corte di Appello di Torino l'ha dichiarata inammissibi1e ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c. in quanto priva di qualche possibilità di venire accolta. 3.-La ricorrente impugna dunque la decisione del Tribunale di Novara di improcedibilità della domanda, con due motivi.
Non v'è costituzione dell'intimato. CONSIDERATO CHE 4.- La ratio della decisione impugnata. Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda, sul presupposto che nessuna delle due parti aveva iniziato la mediazione, ed ai fini della ripartizione delle spese, osserva che l'onere gravava sul locatore. Essendo questa la ratio, entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto non la colgono correttamente. 5.-11 primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'articolo 5 I. 28 del 2010. Secondo la ricorrente l'onere di esperire il tentativo di mediazione, ossia di avviare la relativa procedura, gravava sull'intimato, che era l'unico ad avere interesse ad una pronuncia di merito, mentre il suo interesse era stato soddisfatto dal provvedimento di convalida.
La fase di merito serviva solo all'accertamento negativo del diritto alla convalida, e tale accertamento era nell'interesse dell'intimato. /I motivo è inammissibile. Il giudice di merito, infatti, ha dichiarato l'improcedibilità in quanto nessuna delle due parti ha provveduto ad avviare la mediazione: la ratio che sorregge la decisione di improcedibilità è, per l'appunto, in ciò che essendo obbligatorio il tentativo di mediazione il suo mancato esperimento comporta improcedibilità oggettiva: anche ove il giudice avesse ritenuto gravata l'altra parte, ossia l'intimato, dell'onere di esperire il tentativo, avrebbe dovuto comunque dichiarare la causa improcedibile, attesa l'inerzia di entrambi.
A ben vedere, il Tribunale si occupa di individuare il soggetto onerato solo ai fini delle spese, e non già della pronuncia di improcedibilità, che era obbligata dall'inerzia di entrambe le parti. 6.-11 secondo motivo che denuncia violazione dell'articolo 91 in tema di spese, non coglie, per l'appunto, la ratio suddetta: le spese sono state poste a carico del locatore intimante in quanto quest'ultimo è stato ritenuto il soggetto su cui gravava l'onere della iniziativa. La ricorrente censura invece la statuizione sulle spese addebitando al giudice di merito di non avere considerato i numerosi inadempimenti del conduttore, e la sua persistente morosità, ma non è questa la ratio della decisione sulle spese: la morosità avrebbe comportato una diversa regolamentazione delle spese in caso di decisione nel merito, ma essendovi stata pronuncia di improcedibilità correttamente il giudice di merito ha posto le spese a carico della parte che ha dato causa a tale improcedibilità, ossia chi aveva agito in giudizio, ed era tenuto alla mediazione (articolo 5 I. 28 del 2010).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 1