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Ordinanza — n. 35485/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding teacher contract damages due to prior stabilization via selection procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35485/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court already ruled on the legal issue in accordance with established precedent. The plaintiffs argued for damages due to illegal contract renewals, but the lower court found that prior stabilization through selection procedures adequately remedied the violation. Consequently, the Supreme Court rejected the arguments without remitting the case for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The appeal is inadmissible when the lower court has already decided the legal issue in conformity with Supreme Court jurisprudence and the examination of grounds does not suggest a change in that decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal contract renewal damages teacher stabilization selection procedures lower court conformity remediation of violation cassation procedure indennità scolastica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.- Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 3 Cost
06-07-2021 -3- graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost.
artt. 132 cod.proc.civ
3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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n. 27563/2016
n. 3417/2021
Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt.
Sez. Un. n.5072/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8342-2019 proposto da: ASARO GIUSEPPE, CAMPAGNOLO DANIELA, GAGLIANO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTIANO DALLA TORRE; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TRENTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legfr, - controricorrente - avverso la sentenza n. 350/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANA DORON ZO. Rilevato che: Con sentenza pubblicata in data 17/9/2018, la Corte d'appello di Venezia ha accolto in parte l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale, ha rigettato la domanda proposta da Giuseppe Asaro, più altri litisconsorti, avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero. A fondamento del decimi)] la Corte territoriale ha ritenuto che - indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui cbiscissit i degli 'appellati 51Vt!VA svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto — era assorbente il rilievo che tutti i dipendenti, assunti in qualità di insegnanti o di collaboratori scolastici, fossero stati stabilizzati attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 ( punti 121 e 122 ), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima Ric. 2019 n. 08342 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -2- reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo. Contro la sentenza le parti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi; hanno resistito con controricorso il Ministero e gli Uffici scolastici regionale e provinciale. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Considerato che: 1.- Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce «Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001.- Violazione falsa ed erronea applicazione del "principio di equivalenza" e del "principio di effettività della tutela"». 2.- Il successivo motivo è incentrato «Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie». 3.- Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la «Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle Ric. 2019 n. 08342 sez.

ML ud. 06-07-2021 -3- graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo».

4. I motivi, che si esaminano congiuntamente, appaiono inammissibili ex art 360 bis, n. 1 cod.proc.civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia e neppure suggerisce la rimessione della decisione alla pubblica udienza. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In ragione delle peculiarità delle questioni prospettate, solo di recente composte dall'intervento di questa Corte, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio; i ricorrenti vanno comunque condannati al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Ric. 2019 n. 08342 sez. ML - ud. 06-07-2021 -4- a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso i Roma nella camera