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Ordinanza — n. 35483/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to lack of authenticated power of attorney by defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35483/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney submitted by the defense counsel lacked the required authentication of the client's signature. Although the underlying contract dispute involved a dispute over termination rights under Italian civil law, the procedural defect prevented the case from reaching the merits. The court ruled that without the specific certification of the client's signature by the appointed lawyer, the mandate to represent the client in court was not validly established.

Regesto Legislator

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Art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.; Art. 83, co.3 cod. proc. civ.: The appeal is inadmissible if the power of attorney lacks the authentication of the client's signature by the defense counsel, as this formal requirement is essential to establish the special mandate relationship.

Parole chiave

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inadmissible appeal power of attorney authenticated signature defense counsel mandate procedural defect copertura della fisioterapia prestazioni per lesione al ginocchio contratto di cura

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.
Art. 83, co.3 cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
Salvatore Bono ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 2237 c.c
civ., parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2237 c.c.
art. 1367 c.c
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1721-2020 proposto da: C. Li CENTRO FISIOKINESITERAPIA ELIOS SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato FRANZA POZZAGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIETTA ALONGI CAMMA[-ERI; - ricorrente - contro BONO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA FELICI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO FIORICA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 540/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 01721 sez. ML - ud. 02-07-2021 -2- R.G.1721/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Palermo, a conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato illegittimo il recesso ante tempus - esercitato dal Centro Elios s.r.l. - dal contratto d'opera di durata annuale stipulato con Salvatore Bono, medico fisiatra; la Corte territoriale ha considerato che il predetto contratto prevedeva una clausola di rinnovo alla scadenza operante automaticamente, salvo nel caso di disdetta da parte di un contraente, comunicata all'altro con un preavviso di almeno centottanta giorni; ha valutato siffatto regolamento contrattuale quale espressione di una volontà (tacita) di deroga alla facoltà di recesso ad nutum attribuita al cliente dall'art. 2237 co.1, cod. civ.; tale deroga implicita, secondo la Corte palermitana, si spiega alla luce della funzione affidata al sanitario, la quale postula l'esercizio continuativo della prestazione; i giudici del merito hanno, quindi, riconosciuto in capo a Salvatore Bono il diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale derivante dall'avere, il Centro Elios s.r.I., esercitato prima della scadenza e senza giusta causa il recesso dal contratto d'opera; la cassazione della sentenza è domandata dal Centro Elios s.r.l. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

Salvatore Bono ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2237 c.c. anche in comb. disp.con l'art. 1367 c.c."; rileva che disdetta e recesso alludono a due istituti diversi i quali sarebbero stati oggetto di confusione da parte della Corte d'appello; il termine finale andrebbe posto in relazione alla disdetta, la quale mira a impedire la tacita rinnovazione del negozio e limita, dunque la libertà del professionista che non può recedere se non per giusta causa; il recesso, di contro, interromperebbe immediatamente il rapporto costituendo conseguenza diretta della natura fiduciaria del contratto d'opera professionale; soltanto al cliente, la norma civilistica avrebbe attribuito il diritto di recesso ad nutum, sicché, nel caso in esame, la società ricorrente avrebbe fatto legittimo utilizzo del potere attribuitole dalla legge; il Collegio rileva preliminarmente che il controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancanza di procura ad litem dovuta all'omessa sottoscrizione di pugno del difensore sotto la firma del cliente; tale eccezione va accolta; l'art. 83, co.3, cod. proc. civ. richiede che l'autenticità della sottoscrizione della parte che ha conferito procura ad litem sia stata certificata dal difensore costituito, ai fini dell'instaurazione del rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale tra il difensore e il cliente, avente ad oggetto il rapporto controverso; il ricorso in forma cartacea non riporta l'autentica della firma del rappresentante legale del Centro Elios s.r.I., che ha conferito mandato, da parte del difensore costituito, Avv.

Antonietta Alongi Cammalleri; giova ribadire che la sottoscrizione da parte del procuratore ad litem sul supporto cartaceo è rivolta a certificare l'autenticità della firma autografa apposta dal cliente in calce al ricorso, ai fini dell'instaurazione di un corretto rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale tra cliente e difensore; nel caso in esame, risultando, la procura ad litem conferita dall'odierno ricorrente, priva dell'autenticazione da parte del difensore costituito, essa non ha raggiunto lo scopo tipico di instaurare - nella forma ritualmente stabilita - il rapporto di mandato con il difensore costituito; la dicitura contenuta in calce al ricorso "Originale analogico notificato a mezzo pec con firma digitale per autentica" f.to Avv.

Antonietta Alongi Cammalleri, non è certamente idonea a certificare l'autenticità del mandato processuale, atteso che tale formulazione, meramente eventuale, assolve alla ben diversa funzione di attestare l'autenticità all'originale della copia per immagine del documento cartaceo notificato in via telematica; in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 2 lugl