Cassation court dismisses INPS appeal, ruling mandatory separate fund registration depends on habitual activity, not just income thresholds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Court of Appeal of Turin, quashing the lower court's decision. The lower court had ruled that an architect was not required to join the separate management fund for specific years because her income was below the €5,000 threshold. The Court of Cassation held that mandatory registration for a professional depends on the habitual nature of their activity, whereas the €5,000 threshold only applies to occasional work. Consequently, the court found the lower court erred by treating the income limit as the sole prerequisite without first determining if the work was habitual.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 26 e segg. della legge 335/1995; Art. 44, comma 2 del D.L. 269/2003: The obligation for a professional to join the separate management fund is linked to the habitual exercise of a profession generating non-contributed income, while the €5,000 threshold applies only to occasional activities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12166-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro RAPETTI FRANCESCA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO DEL NEVO; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 723/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, confermando, in parte qua, la pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'architetto Francesca Rapetti non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata, per gli anni 2009, 2012 e 2014, per avere prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione medesima; la Corte, in particolare, ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponesse la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44 (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), mentre, nel caso di specie, il reddito prodotto dall'architetto, in relazione agli anni indicati, era stato inferiore a detta soglia; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura;
Francesca Rapetti ha resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; Ric. 2020 n. 12166 sez. ML - ud. 02-07-2021 -2- CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di censura, l'INPS -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv. dalla legge nr. 111 del 2011) e del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito non inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata; il ricorso è fondato nei termini che seguono; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021); dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno.
A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per Ric. 2020 n. 12166 sez.
ML - ud. 02-07-2021 -3- sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit.); tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello di Torino che, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche, in motiv., Cass. nr. 11003 del 2021, resa in fattispecie analoga), ha deciso la controversa individuando nella soglia di euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo; non essendosi, dunque, la Corte di merito uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 2 I 1. IL ENTE Dott.ssa Margherita M Leone DEPOSITATO IN C J • i il