Italian Supreme Court dismisses revocation appeal claiming misinterpretation of collective bargaining agreement clauses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the claim that lower courts misinterpreted the collective bargaining agreement. The court held that the interpretation of the contract's exhaustive list of taxable items was a correct exercise of judicial discretion rather than a reversible error of perception. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 2120, comma 2 cod. civ.: The Court of Cassation cannot quash a judgment based on an error of perception regarding the interpretation of a collective bargaining agreement's exhaustive list, as such interpretation falls within the judge's discretionary power and constitutes an error of law, not perception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4866-2020 proposto da: Cest___C) PERSI GIUSEPPE, CENTAMORE SEBASTIANO, MASTRANTONIO ENRICO, l'ABBI MARTINO, PORCU VALTER, ROMANELLI ALESSANDRO, CARLONE VINCENZA ANNUNZIATA, NL'iSTRANGELO ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio dell'avvocato MARCO NAPPI, che li rappresenta e difende unitamente all 'avvocato MASSIMO NAPPI; - ricorrenti - contro AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PALLINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 26609/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE Con ordinanza n. 26609 depositata il 18.10.2018 la Corte di Cassazione ha pronunciato sul ricorso proposto da AMA s.p.a. contro Giuseppe Persi, Sebastiano, Centamore, Carlo Di Biase, Enrico Mastrantonio, Martino Fabbi, Valter Porcu, Alessandro Romanelli, Vincenza Annunziata Carlone e Antonella Mastrangelo quali eredi di Michele Mastrangelo avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 3505/2015 avente ad oggetto l'inclusione, nelle mensilità aggiuntive, nell'indennità sostitutiva del preavviso e nel T.F.R., di alcune voci retributive ai sensi delle previsioni contenute nel C.C.N.L.
Federambienti, ritenendo esclusa dalla base di computo del T.F.R. il lavoro straordinario sulla base dell'elencazione tassativa fornita dall'art. 46 del C.C.N.L. applicato in azienda. Giuseppe Persi e gli altri originari ricorrenti ne chiedono la revocazione sull'assunto che i giudici di legittimità - laddove hanno ritenuto escluso dal computo del T.F.R. il lavoro straordinario - sarebbero incorsi nell'errore di percezione previsto dall'art. 395, n. 4 cod.proc.civ. perché avrebbero rappresentato un fatto (il contenuto dell'art. 46 del C.C.N.L.) in contrasto con il contenuto materiale della disposizione contrattuale così come riportato nella documentazione depositata in atti.
Ric. 2020 n. 04866 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- Il Persi e gli altri originari ricorrenti propongono ricorso per revocazione affidato a un motivo. L'AMA resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo di revocazione si deduce il travisamento dell'art. 46 del C.C.N.L. Federambiente, risultando documentalmente provato dal testo negoziale, che oltre ad una elencazione tassativa delle voci retributive da computare nel T.F.R., vi è una clausola di chiusura che consente di ricomprendere anche emolumenti retributivi "previsti per legge, qualora gli stessi siano corrisposti in maniera fissa e continuativa", come nel caso del lavoro straordinario svolto dai lavoratori originari ricorrenti.
2. Il ricorso è inammissibile. L'errore rilevante ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserto errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: l'errore non può riguardare la attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la Ric. 2020 n. 04866 sez.
ML - ud. 17-06-2021 -3- percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa ( Cass. n.12283 del 2004; Cass. n. 3652 del 2006; Cass. n. 10637 del 2007; Cass. n. 5075 del 2008; Cass. n. 22171 del 2010; Cass. n.27094 del 2011; Cass.n. 8615 del 2017). Da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (sentenza n. 4367 del 2021).
In particolare, questa Corta ha precisato che l'errore revocatorio consiste in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa e non è configurabile nell'ipotesi in cui riguardi norme giuridiche, essendo la loro violazione o falsa applicazione un errore di diritto (Cass. n. 13367 del 2009; Cass. 6378 del 2019). I requisiti innanzi precisati non ricorrono nella presente fattispecie perché la sentenza impugnata per revocazione, quanto alla interpretazione delle clausole del C.C.N.L.
Federambienti, è evidentemente fondata su un presupposto di fatto corretto, ossia lo svolgimento di lavoro straordinario da parte dei lavoratori, ed ha optato per una interpretazione del dettato negoziale avversata dai ricorrenti. Non ricorre, pertanto, alcun errore di percezione e la decisione oggetto di revocazione si è limitata a far ricorso agli usuali Ric. 2020 n. 04866 sez. ML - ud. 17-06-2021 -4- canoni esegetici dei negozi giuridici, rilevando - nell'ambito dell'attività di interpretazione e valutazione propria del giudice di legittimità - che il tenore lessicale dell'art. 46 del C.C.N.L.
Federambiente, nella misura in cui (come consentito dall'art. 2120, comma 2, cod.civ.) faceva una precisa e dettagliata ricognizione degli istituti retributivi da includere nel T.F.R. (elencazione da ritenersi tassativa e nella quale non compariva la voce "lavoro straordinario"), esprimeva la chiara ed univoca volontà delle parti di escludere il suddetto emolumento dal computo dell'istituto indiretto.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis Ric. 2020 n. 04866 sez. ML - ud. 17-06-2021 -5- dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 giugno 2021.. Il Pred