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Ordinanza — n. 35314/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on usucapion, upholding lower court's finding of non-possession due to cohabitation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35314/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, dismissing the claim for acquisitive prescription against Agrifranchino s.r.l. The court noted that the appellant argued a civil trial should be independent of the witness's prior criminal conviction for perjury, while the lower court found the land use justified by a cohabitation relationship with the co-defendant. The court ruled that the lower court's assessment of whether the facts constituted possession was a non-appealable factual evaluation, rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the contested judgment involves an appealable issue regarding the assessment of factual elements, such as the existence of possession, which constitutes a non-appealable evaluation of fact.

Parole chiave

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usucapione possesso legittimo convivenza coniugale autonomia processo civile penale valutazione di fatto inammissibilità ricorso testimone condannato partecipazione agli acquisti

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
17-09-2021 -2- nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 375, comma 1, n. 1) c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n.
Art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ.
Quanto al terzo ed al quarto motivo, occorre soltanto aggiungere che, nel vigore del testo dell'art. 360, primo comma, n.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83
civ., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n.
legge 7 agosto 2012, n. 134
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 380 bis c.p
17-09-2021 -2- nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 101 c.p
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7532-2020 proposto da: ANASTASIO PISAPIA ANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO MARIA FERDINANDO BLOISE; - ricorrente - contro S.R.L. AGRIFRANCHINO AN HI LEO SARTOSi , rappresentata e difesa dall'avvocato FGAETANor TERESA M it,mu SESTILIA MARIA GENTILE; - controricorrente - nonché contro CHIPPARI FRANCESCO, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 2274/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Anna Anastasio Pisapia ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 2274/2019 del 28 novembre 2019. Resiste con controricorso la Agrifranchino s.r.l. (già Agrifranchino s.a.s.), mentre rimangono intimati senza svolgere difese Francesco Chippari e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza resa in primo grado il 21 ottobre 2015 dal Tribunale di Castrovillari, che aveva rigettato la domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione proposta da Anna Anastasio Pisapia con riguardo ad un fondo sito in Nocara, contrada Ragone, acquistato dalla Agrifranchino s.a.s. in forza di decreto di aggiudicazione emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Castrovillari il 19 giugno 2007 in procedura che vedeva come esecutato Francesco Chippari, convivente more uxorio di Anna Anastasio Pisapia.

Nella causa erano stati chiamati in garanzia altresì Francesco Chippari e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. La Corte d'appello, a proposito del teste Acciardi, ha evidenziato che lo stesso era stato condannato penalmente per falsa testimonianza con sentenza del 29 aprile 2007; ha quindi aggiunto che l'attività svolta sul terreno per cui è causa da Anna Anastasio Pisapia fosse giustificata dalla relazione di convivenza esistente con Francesco Chippari (dalla quale era nata una figlia) e perciò non lasciasse ravvisare un rapporto con la cosa qualificabile come possesso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità Ric. 2020 n. 07532 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -2- nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentato memoria. Il primo motivo di ricorso di Anna Anastasio Pisapia è indicato come "attinente alla giurisdizione", ma riguarda in realtà la valutazione data dalla Corte d'appello sulla deposizione del teste Acciardi, per la sua pregressa condanna penale: con ciò, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe "venuta meno ai principi di autonomia tra processo civile e processo penale".

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. per palese violazione del contraddittorio, in quanto il difensore della Agrifranchino avrebbe depositato in cancelleria "integrazione documentale ... qualche giorno prima che la causa venisse assegnata a sentenza", tra cui la copia della sentenza penale con la condanna del teste Giuseppe Acciardi; Il terzo motivo di ricorso allega la "insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo", non essendoci prova che l'attività svolta dalla ricorrente sul terreno fosse assentita dal Chippari in forza del rapporto esistente fra i due.

Il quarto motivo di ricorso lamenta l'omessa esame del fatto che "non necessariamente il trasferimento di residenza equivale al trasferimento della propria dimora", assumendo che la ricorrente aveva sempre dimorato in Nocara, dove si trova il fondo. Tutti i motivi di ricorso sono sprovvisti dei caratteri di tassatività e specificità imposti dagli artt. 360 e 366, comma 1, n. 4, c.p.c., sfuggendo alle categorie logiche previste dalla prima norma e riducendosi ad una critica generica della Ric. 2020 n. 07532 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -3- sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati.

Il primo motivo di ricorso, pur definito come "attinente alla giurisdizione", critica, in realtà, il giudizio di inattendibilità del testimone Acciardi operato dalla Corte d'appello, giudizio che rimane rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, nella specie orientato dalla condanna non definitiva per falsa testimonianza. Il secondo motivo è comunque carente di specificità sotto il profilo dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: si fa riferimento alla produzione della sentenza penale del 29 aprile 2017 (documento dunque sopravvenuto nel corso del giudizio di appello), dicendo che essa venne prodotta il 15 giugno 2019, ovvero "qualche giorno prima che la causa venisse assegnata a sentenza".

La controricorrente espone che la circostanza della condanna penale del teste Acciardi venne allegata, in realtà, già nella nota del 16 febbraio 2017, né risulta dalla sentenza impugnata che l'appellante avesse fatto istanze al riguardo nell'udienza del 18 giugno 2019 per controdedurre sul punto. Quanto al terzo ed al quarto motivo, occorre soltanto aggiungere che, nel vigore del testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), che sia stato oggetto di discussione tra le parti, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, Ric. 2020 n. 07532 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -4- rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. In ogni modo, l'indagine circa la validità ed univocità degli elementi probatori raccolti nel giudizio di merito per accertare se nella concreta fattispecie ricorrono o meno gli estremi del possesso legittimo ai fini dell'usucapione (nella specie, negati dalla Corte di Catanzaro sulla base della deduzione che l'attività svolta sul bene fosse giustificata dal particolare rapporto esistente tra la Anastasio Pisapia e Francesco Chippari) costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza, con condanna della ricorrente al rimborso in favore della controricorrente Agrifranchino s.r.I.; non deve provvedersi al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto difese Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2020 n. 07532 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -5- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema