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Ordinanza — n. 35312/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed for inadmissibility as the first-instance ruling relied on an independent ground, not a new admissible one.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35312/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment was based on an independent ground regarding excessive investigation timelines. The appellant argued the lower court incorrectly reformulated a previously inadmissible objection, but the court found the new reasoning was merely a clarification of the original valid grounds. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 324, Art. 329, comma 2, cod. proc. civ.; An appeal is inadmissible if the challenged judgment rests on grounds independent of the new admissible objection raised by the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal independent ground civil procedure code new objection clarification of reasons violazione grave delle norme della circolazione opposizione al precetto esecutivo contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 324 c.p.c.
Art. 329, comma 2 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21570-2020 proposto da: GALLOCCHIO GABRIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVO VR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSIO ARI OTTO; - ricorrente - contro PREFETTURA DI TORINO UTG; - intimata - avverso la sentenza n. 5195/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Gallocchio Gabrio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 5195 del 14. 11. 2019, che aveva rigettato la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per violazione degli artt. 1 bis d.lgs. n. 66 del 1948 e 17 d.lgs. n. 507 del 1999; la Prefettura - UTG di Torino non ha svolto attività difensiva; il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: l'unico motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 329, comma 2, cod. proc. civ., assumendo l'erroneità della decisione impugnata per avere riformato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso sulla base della considerazione che essa aveva accolto un motivo di censura inammissibile, perché proposto per la prima volta nel corso del giudizio, laddove invece la pronuncia di primo grado era fondata anche sull'autonomo rilievo che: " Come evidenziato appaiono del tutto irragionevoli le tempisti che dell'accertamento rispetto alla data in cui si sono svolti i fatti ", affermazione che non aveva formato oggetto di appello incidentale da parte dell'Amministrazione; il motivo appare manifestamente infondato, in quanto, premesso che il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado per avere accolto l'opposizione sulla base del rilevo che il termine trascorso tra la constatazione dell'illecito e la redazione del relativo verbale da parte dell'agente accertatore non poteva reputarsi nella specie giustificato, essendo stato eccessivamente lungo, l'affermazione ulteriore che si legge nella pronuncia di primo grado in ordine alle " tempistiche dell'accertamento rispetto alla data in cui si sono svolti i fatti" non costituisce una diversa ratio decidendi, capace di sorreggere in modo autonomo la statuizione del primo giudice, ma una mera precisazione e sviluppo delle ragioni in forza delle quali il giudice di primo grado ha accolto il motivo poi ritenuto inammissibile dal giudice di appello; nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P .Q . M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , dovuto per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021. Il 10' . sidente Luigi Gi ' Lo DEPO