Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific censure against appellate court's procedural ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it targeted a procedural ruling rather than the merits of the condominium dispute. The appellant argued that the appellate court failed to address specific censure points regarding the nullity of the assembly's decision, but the court found the appeal lacked sufficient arguments to refute the appellate court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 342 cod. proc. civ.: An appeal against a procedural decision is inadmissible if it fails to provide specific censure arguments capable of refuting the reasoning of the appealed decision.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19377-2020 proposto da: ROCCHI RAFFALLI.A, elettivamente domiciliata. in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato FABIO ALBERICI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN LUIGI ROCCHI; - ricorrente - contro CONDOMINI() DI VIA GARIBALDI N. 30, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUIN A 7, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA MARIA RITA TROVATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO GIPPONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1193/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata 1'11/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatorc Dott.
MARIO BERTUZZI. Ric. 2020 n. 19377 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che: Rocchi Raffaella ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1193 dell'il. 5. 2010 della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di rigetto della sua domanda di nullità della delibera del condominio di via Garibaldi n. 30 di Savignano sul Rubicone che aveva autorizzato altra condomina ad installare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare, ritenendo inammissibile l'atto di appello in quanto privo di censure specifiche in grado di confutare le argomentazioni svolte nella decisione di primo grado; il condominio di via Garibaldi n. 30 di Savignano sul Rubicone ha notificato controricorso; considerato che: il primo motivo di ricorso, che denunzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1120, comma 2, 1130, comma 1, 1131, 1139 cod. civ., dell'art. 3 del regolamento condominiale, della legge n. 10 del 1991, dell'art. 7 legge n. 220 del 2012 e dell'art. 96, commi 1 e 3, cod. proc. civ., lamenta l'erroneità della decisione di inammissibilità del gravame, adottata sulla base di affermazioni infondate e pretestuose, che si risolvono in vizi di omessa, apparente e perplessa motivazione; il secondo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando che il giudice territoriale non abbia considerato i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, citati nell'atto di appello, e l'eccesso di potere dell'assemblea condominiale; entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto non investono la ratio della sentenza impugnata, che non ha adottato una decisione sul merito della lite, nei cui confronti potrebbero essere sollevati i dedotti vizi di violazione di legge ovvero l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ma ha emesso una pronuncia di carattere processuale, reputando, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., del tutto generici i motivi di appello, perché mancanti di argomenti di confutazione delle ragioni poste a base della sentenza appellata, statuizione che avrebbe dovuto essere contrastata con argomentazioni e richiami all'atto di appello volti a dimostrare l'insussistenza di tale omissione e quindi la presenza in esso di censure idonee a contrastare la motivazione della decisione appellata; gli argomenti addotti dalla ricorrente nella memoria depositata non appaiono in grado di superare e contrastare la conclusione accolta; le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del LA ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile ii ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. ,Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021. Il Pre dente\ uigi Gi D