Italian Court of Cassation allows correction of a lower court's omission to order state fee deduction for public defenders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Second Civil Section of the Italian Court of Cassation granted a request for correction of a material error in a previous judgment. The lower court had ordered the losing party to pay litigation costs to the state treasury but failed to explicitly order the deduction of these costs in favor of the public defenders representing the parties. The court ruled that such an omission constitutes a material error because public defenders lack the authority to waive the state's financial benefit on behalf of their clients. Consequently, the decision was corrected to ensure the costs are legally deducted for the appointed counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 136 D.P.R. n. 115/2002: The omission by a court to order the deduction of litigation costs in favor of public defenders constitutes a material error correctable under Art. 363 c.p.c., as public defenders cannot implicitly waive the state's financial benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 20658-2019 proposto da: FERRARA ALESSANDRO, RICCIARDI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N 30, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentati e difesi da se stessi; - ricorrenti - contro PREFETTURA DI ROMA; - intimata - avverso la sentenza n. 16489/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROSSANA GIANNACCARI. Ritenuto che: gli Avv.ti Alessandro Ferrara e Francesco Ricciardi hanno chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza N.16489/2019 nella parte in cui il collegio, nel condannare l'Amministrazione soccombente al pagamento in favore dell'Erario, ha omesso di disporre la distrazione in favore dell'Avv. F. Ricciardi per il giudizio di merito e dell'Avv. Alessandro Ferrara per il giudizio di legittimità; il ricorso è fondato; le Sezioni Unite, con sentenza n. 16037/2010 hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza;
Cassazione civile sez. III, 13/04/2012, n.589); (3) con la recente pronuncia delle Sezioni Unite N.83 del 26.3.2021, a seguito di remissione da parte della Seconda Sezione Civile del 29/01/2020, n.1988, è stato chiarito che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, Ric. 2019 n. 20658 sez.
M2 - ud. 16-06-2021 -2- potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente; - nel caso di specie, nel condannare l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, è stata omessa la pronuncia di distrazione delle spese in favore dell'Avv. F. Ricciardi per il giudizio di merito e dell'Avv.
Alessandro Ferrara per il giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto dispone la correzione del dispositivo della sentenza N. 16489/2019 nel senso che l'Amministrazione soccombente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. F. Ricciardi per il giudizio di merito e dell'Avv. Alessandro Ferrara per il giudizio di legittimità. Dispone che la presente ordinanza sia annotata in calce alla sentenza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 aprile 2021. Il Presidente z", prilia Lo+j\ v /1L.1) Yj DEPOSITATO IN CANCELL'ERIA 2 e . 1 8 NOV 2021 oggi' IL CANC