Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35307/2021 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation rules that Vicenza has territorial jurisdiction over traffic appeal cases, rejecting the state forum rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35307/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the territorial jurisdiction of the Vicenza Court of First Instance, remanding the case to that court. The lower courts had previously claimed incompetence based on the state forum rule, which the Supreme Court found inapplicable to traffic violation appeals. The court ruled that the venue for such appeals is fixed by the location of the original peace court judgment, not the state attorney's office.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7, 2° co., of Royal Decree 1611/1933; The state forum rule does not apply to appeals against traffic violation judgments, which must be filed at the court of the location where the original peace court sat.

Parole chiave

Generato dall'IA
territorial jurisdiction state forum rule traffic violations appeal venue Royal Decree 1611 peace court judgment Corte di Cassazione risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, 2° co., of Royal Decree 30.10.1933, n. 1611
L'art. 7, 2° co., del r.d.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. (ord.) 18.11.2010, n. 23285
Cass. sez. un. (ord.) 18.11.2010, n. 23285; Cass.
Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 185
23285; Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 185; Cass.
Cass. (ord.) 23.2.2018, n. 4426
185; Cass. (ord.) 23.2.2018, n. 4426;
Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5249
Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5249; Cass.
Cass. (ord.) 5.6.2020, n. 10677
5249; Cass. (ord.) 5.6.2020, n. 10677.
Cass. (ord.) 17.1.2011, n. 944
Cass. (ord.) 17.1.2011, n. 944, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di in frazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA nel procedimento n. 455 - 2021 R.G. per il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di Venezia con ordinanza dei 10/15.12.2020, nella causa tra COLOM BARA MATTIA - c.f. CLMMTT96R12L840Z - contro MINISTERO dell'INTERNO - PREFETTURA di VICENZA, in persona del prefetto pro tempore, udita la relazione nell'adunanza in camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano Visonà, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Vicenza, MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso al Giudice di Pace di Vicenza Mattia Colombara proponeva opposizione avverso verbale di accertamento di violazione al codice della strada.

2. Con sentenza n. 176/2019 l'adito giudice di pace rigettava l'opposizione.

3. Mattia Colombara proponeva appello al Tribunale di Vicenza.

4. Con ordinanza in data 3.12.2019 il Tribunale di Vicenza dichiarava la propria incompetenza ratione loci e la competenza per territorio del Tribunale di Venezia.

5. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Venezia, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2098/2020 r.g., con ordinanza dei 10/15.12.2020 opinava a sua volta per la propria incompetenza ratione loci, siccome competente per territorio il Tribunale di Vicenza, e formulava d'ufficio richiesta di regolamento di competenza.

6. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte. Il Ministero dell'Interno ha depositato scrittura difensiva.

7. Va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza.

8. E' sufficiente ribadire l'univoco insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del "foro erariale" stabilita nell'art. 7 del r.d. 30.10.1933, n. 1611, relativa alle controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.11.2010, n. 23285; Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 185; Cass. (ord.) 23.2.2018, n. 4426;

Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5249; Cass. (ord.) 5.6.2020, n. 10677. L'art. 7, 2° co., del r.d. cit. così recita: "l'appello dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate". Cfr. Cass. (ord.) 17.1.2011, n. 944, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di in frazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204 bis c.d.s.).

Su tale scorta vanno condivisi i rilievi del Pubblico Ministero.

9. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2021. Il presidente dotti. Lorenzo Orilia J DEPOSITATO IN CANCELLERIA