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Ordinanza — n. 35306/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a clerical error awarding litigation costs to the wrong losing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35306/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted an ex officio correction procedure to fix a clerical error in a previous judgment. The original decision mistakenly awarded litigation costs to the losing party, Franca Altieri, instead of the correct party, Marisa Altieri. Consequently, the court ordered the amendment of the final ruling to reflect the proper allocation of expenses to Marisa Altieri.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.: A judgment containing a mere material error regarding the allocation of litigation costs to the wrong party is subject to correction ex officio to ensure the correct legal outcome.

Parole chiave

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clerical error correction litigation costs allocation ex officio procedure Corte di Cassazione material mistake judgment amendment party identification rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

guente ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE nel procedimento di correzione d'ufficio, iscritto al n. 870/2021 R.G., avente ad oggetto la sentenza n. 24039/2020 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 30.10.2020, resa nel giudizio di legittimità n.r.g. 5481/2017 proposto da ALTIERI FRANCA nei confronti di ALTIERI EVA E ALTIERI MARISA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Rilevato che: - è stato attivato il procedimento di correzione d'ufficio della sentenza di questa Corte n. 24039/2020, nella parte in cui, per un mero errore materiale, le spese di legittimità sono state liquidate in favore di Franca Alteri, risultata soccombente in sede di legittimità, anziché in favore di Altieri Marisa. - che l'errore risulta effettivamente sussistente ed è suscettibile di correzione, avendo mero carattere materiale;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 24039/2020, emessa da questa Corte di Cassazione in data 30.10.2020, nel senso che ove si legge: "condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in favore di Altieri Eva in complessivi C 6200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, e per Altieri Franca in complessivi C 5200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione all'avv.

Claudio Iaconi dichiaratosene antistatario", deve leggersi ed intendersi:" condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in favore di Altieri Eva in complessivi C 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, e per Altieri Marisa in complessivi C 5200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione all'avv. Claudio Iaconi dichiaratosene antistatario". Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 10.6.2021. RESI