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Ordinanza — n. 35288/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against traffic fine, ruling administrative authority must prove parking zone existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35288/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Antonia Dottarelli's appeal against a lower court ruling that dismissed her challenge to a traffic fine. Dottarelli argued the Municipality failed to prove the existence of a paid parking zone, which she claimed was not obvious and lacked official deliberation. The Court held that the administrative authority bears the burden of proving such measures exist when contested, overturning the previous decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 115 cod. proc. civ.; In proceedings challenging traffic violation notices, the administrative authority must prove the existence of specific administrative measures defining the area, failing which the violation stands.

Parole chiave

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burden of proof administrative traffic violation fine paid parking zone procedural law burden Cassazione appeal infrazione al codice della strada impugnazione di decisioni amministrative opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 7, comma 15, codice della strada
Art. 157, comma 6, c.d.s.
Art. 7, comma 8, cod. della strada

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15678 del 2020
della strada ( Cass. n. 15678 del 2020;
Cass. n. 18575 del 2014
Cass. n. 18575 del 2014 ); il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cessata con rinvio della causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23013-2020 proposto da: DOTTARELLI ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI, 24, pres ) lo studio dell'avvocato FABRIZIO DE LORENZO, che la r-:)presenta e difende; - ricorrente - Contro PREFETTURA DI ROMA; - intimata - avverso la sentenza n. 23856/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata 1'11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Dottarelli Antonia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 23856 del 2019 del Tribunale di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per la violazione dell'art. 7, comma 15, codice della strada; la Prefettura -UTG di Roma non ha svolto attività difensiva; considerato che: l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello con cui era stata contestata la legittimità del provvedimento impugnato per avere il Comune ristretto la sede stradale e predisposto in essa parcheggi a pagamento senza altresì prevedere parcheggi liberi, sulla base della considerazione che l'opponente non aveva provato tale circostanza, la quale non poteva qualificarsi notoria e non poteva nemmeno essere desunta dalla non contestazione dell'Amministrazione, né aveva prodotto in giudizio la delibera che individuava l'area destinata a parcheggio a pagamento; in particolare il ricorso assume l'erroneità della decisione per avere posto a carico dell'opponente il relativo onere probatorio e per non avere ritenuto provata le circostanze dedotte in assenza di contestazione della controparte; il mezzo appare fondato alla luce dell'orientamento di questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per la sosta dell'autoveicolo in violazione dell'art. 157, comma 6, c.d.s., è onere dell'Autorità amministrativa, a fronte della specifica contestazione dell'opponente, dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata, ovvero, in mancanza, dimostrare l'esistenza della delibera che rende inoperante l'obbligo stabilito dall'art. 7, comma 8, cod. della strada ( Cass. n. 15678 del 2020;

Cass. n. 18575 del 2014 ); il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cessata con rinvio della causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnati e rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 'Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021. Presi DEPOSITA