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Ordinanza — n. 35284/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court already awarded requested attorney fees and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35284/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court had already granted the requested attorney fees and costs in its previous ruling. The appellant argued that the trial court failed to address specific cost claims under Article 112 of the Civil Procedure Code, but the higher court found these claims were implicitly satisfied by the separate liquidation of the 300 euro fee award. Consequently, the appeal was rejected as the substantive request had been fully met without needing a new pronouncement.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a lower court has already granted the specific costs and fees requested by the appellant, a cassation appeal alleging a violation of Article 112 for non-consideration of those claims is inadmissible as the request has been substantively satisfied.

Parole chiave

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inadmissible appeal attorney fees award costs liquidation Article 112 CPC Article 360 CPC tacit satisfaction bonaria risoluzione rimborso all'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
26-05-2021 -3- 1.La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C., ai sensi dell'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
112 C.P.C., ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
art. 1198 c.c
art. 186 ter c.p
Quest'ultima restava contumace Il Tribunale di Cassino riconosceva la fondatezza del gravame ed emetteva per il credito oggetto di cessione un'ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 112 C.P
26-05-2021 -3- 1.La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C., ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35276-2019 proposto da: A.C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro GENERTEL SPA, SIMONCELLI MASSIMO; - intimati - avverso la sentenza n. 902/2019 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI. Rilevato che:

AC Soluzioni S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 902/2019 del Tribunale di Cassino, pubblicata il 4 luglio 2019, articolando un solo motivo, illustrato con memoria. Nessuna attività difensiva è svolta dagli intimati. AC Soluzioni S.r.l. deduce in premessa di fatto di aver ricevuto, per i servizi di noleggio di un'auto sostitutiva resi a favore di Antonella Marchese, quale prestazione in luogo dell'adempimento, ex art. 1198 c.c., una cessione di credito, per euro 1.980,00, avente la sua fonte nei danni spettanti a, Antonella Marchese per l'incidente subito il 13 dicembre 2008.

La Genertel SpA, tenuta a liquidare, ex art. 149 C.dS, il risarcimento spettante a Antonella Marchesi, non avendo dato seguito alle richieste di pagamento, veniva citata in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, dall'odierna ricorrente, per ottenere la somma oggetto di cessione e il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento. La domanda veniva proposta, in via subordinata, anche nei confronti di Antonella Marchesi, vincolata a garantire la cessione pro so/vendo. Genertel S.p.a. restava contumace. Costituitasi in giudizio, Antonella Marchesi chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, perché il risarcimento maturato verso la compagnia di ass.icyrazioni era capiente in relazione alla cessione? si associavaplla domanda formulata da AC soluzioni nei confronti di Genertel Italia Spa.

Nel corso di causa emergeva che Genertel Italia, sebbene regolarmente ed efficacemente portata a conoscenza della cessione, aveva corrisposto ad Antonella Marchesi l'importo di Ric. 2019 n. 35276 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- euro 16.480,00, rimanendo obbligata nei confronti di AC soluzioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c. Il Giudice di Pace di Sora, con sentenza n. 155/2014, respingeva le domande ritenendo non provato il danno da fermo tecnico. AC Soluzioni impugnava la decisione dinanzi al Tribunale di Cassino;

Antonella Marchesi si costituiva per ottenere il rigetto della domanda nei propri confronti e la condanna di Genertel Italia Spa. Quest'ultima restava contumace Il Tribunale di Cassino riconosceva la fondatezza del gravame ed emetteva per il credito oggetto di cessione un'ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c. La causa proseguiva per ottenere il recupero del danno consistente nei costi del professionista incaricato del recupero bonario del credito, pari ad euro 300,00, ed ai costi dell'agenzia che aveva provveduto alle certificazioni ed alle visure necessarie alla corretta introduzione del giudizio, ammontati ad euro 26,84, e per la mancata disponibilità delle somme dovute.

A definizione del procedimento, il Tribunale di Cassino, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, confermava l'ordinanza ingiuntiva di pagamento di euro 1.980,00 e condannava la ceduta al risarcimento del danno conseguente al ritardato pagamento, liquidato in via equitativa in euro 400,00. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che:

Ric. 2019 n. 35276 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- 1.La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per non essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda di risarcimento dei costi sostenuti per l'attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza e per l'acquisizione della domanda necessaria all'istruzione del giudizio, pari, rispettivamente, ad euro 300,00 e ad euro 28,64: domande il cui contenuto, adempiendo alle prescrizioni di cui all'art. 366 n.6 c.p.c., la ricorrente ha provveduto a trascrivere nel ricorso.

Oltre a rilevare che la violazione dell'art. 112 c.p.c. implica un difetto di attività del giudice che può essere denunciato ricorrendo alla categoria logica dell'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. e non già ad un error in iudicando, dal dispositivo della sentenza impugnata si evince l'avvenuta liquidazione a favore dell'odierna ricorrente della somma di euro 300,00 che evidentemente è stata riconosciuta proprio a ristoro delle spese invocate da AC Soluzioni. Il Tribunale di Cassino, infatti, dopo aver condannato Genertel S.p.a. al pagamento di euro 1.980,00, oltre agli interessi dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, e al pagamento di euro 400,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata disponibilità delle somme, ha riconosciuto all'odierna ricorrente la somma di euro 300,00 così motivando «per i compensi di questa pronuncia che liquida in complessivi euro 300,00 oltre al rimborso iva, cpa, spese forfettarie in favore della parte istante», provvedendo poi alla separata liquidazione delle spese di lite del primo e del secondo grado, secondo i criteri indicati in motivazione.

PAYÌ'j Non può che riconoscersi nella liquidazione di9). -100,00 oltre al rimborso Iva, cpa e spese forfettarie, la tacitazione della richiesta dell'odierna ricorrente al rimborso dei costi Ric. 2019 n. 35276 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -4- sostenuti per l'attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza e per l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione del giudizio. 2.11 ricorso è, dunque, inammissibile. 3.Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

PQM \•1/4n6 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 26/05/2021. Il Presidente Adelaide Amendola