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Ordinanza — n. 35273/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming citation nullity, ruling factual residence prevails over registry data.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35273/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal manifestly unfounded, dismissing the claim that citation nullity existed due to a discrepancy between registry data and actual residence. The appellants argued that registry records did not match their actual domicile, while the lower court found factual proof of residence at the notified address. The court ruled that registry data is merely presumptive and can be overridden by contrary evidence, such as the appellant's personal receipt of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 139, 140, 143, 149 c.p.c.: For determining the place of residence or domicile of the recipient of service, only the place where the person habitually resides in fact is relevant, with registry records having merely presumptive value that can be overcome by contrary evidence.

Parole chiave

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civil procedure service of process place of residence registry data nullity of citation factual domicile manifestly unfounded allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 139 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 143 c.p.c.
Art. 149 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Ord. n. 23521 del 2019
Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30109-2020 proposto da: AQUILINO ROSA , CONTI DOMENICO, elettivamente domiciliate in Mazzarone (CT) via Cucchi n. 18 presso lo studio dell'avv.to VINCENZO GIANNONE che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ISTITUTO SERVIZI MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE ISMEA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell'avvocato LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO TULONE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 907/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2020; Ric. 2020 n.30109 sez. S 6/2 - ud. 30/09/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Conti Domenico e Aquilino Rosa hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma di rigetto dell'impugnazione con la quale si lamentava la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di Rosa Aquilino.

2. ISMEA (Istituto Servizi Mercato Agricolo) si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380- bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE: Con due motivi di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 139, 140, 143, e 149 c.p.c. per aver la Corte d'Appello rigettato il motivo di appello relativo alla nullità della notifica della citazione effettuata in domicilio diverso da quello effettivo come risultante dalle certificazioni anagrafiche.

Il ricorso appare manifestamente infondato, in applicazione del principio secondo il quale: Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito ex plurimis (Sez. L, Ord. n. 23521 del 2019).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto che Rosa Aquino dimorasse nel luogo dove è stata effettuata la notifica dell'atto di citazione (Ramacca, viale della libertà n.15). Ric. 2020 n.30109 sez. S 6/2 - ud. 30/09/202è Tale circostanza è confermata anche dal fatto che al medesimo indirizzo è stata notificata anche la sentenza appellata e, in tale occasione Rosa Aquino ha sottoscritto l'avviso di ricevimento personalmente. Sicchè a fronte di tali risultanze processuali la ricorrente non può eccepire la nullità della notifica solo sulla base delle risultanze anagrafiche.

Infatti, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 2016).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato manifestamente infondato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000 più 200 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 30 settembre 2021. PRESI uigi Lr DEPOSITATO IN CA i CELL IP oggi, 48