Cassation Court declares tax appeal inadmissible due to lack of new arguments regarding notification proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal inadmissible and null because the appellant offered no new arguments in the written submission. The lower court had already established the regularity of notification based on the return receipt card showing the recipient's absence. The Court upheld this finding, confirming that the procedural requirements for notification under Article 140 of the Civil Procedure Code were met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The Court declares an appeal inadmissible when the appellant fails to present new arguments or evidence distinct from those already considered by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29909/2020 proposto da: FABIO FRANCESCO FERRAN DI, elettivamente domiciliato in Roma, via Paraguay n. 5, presso lo studio degli avv.ti GIUNIO RIZZELLI E ANDREA RIZZELLI che lo rappresentano e difendono - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, ROMA CAPITALE 02438750586; 1144TI Pu+ TA - avverso la sentenza n. 3234/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; Ric. 2020 n.29909 sez. S 6/2 - ud. 30/09/204 RILEVATO CHE:
1. Fabio Francesco Ferrandi ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma che a sua volta aveva rigettato l'opposizione a cartella di pagamento.
2. Roma Capitale si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
4. Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha presentato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provata la regolarità della notifica del verbale di accertamento ex art. 140 c.p.c.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: La sentenza è conforme al seguente principio: « Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Sez. 5, Ord n. 25351 del 2020).
Ric. 2020 n.29909 sez. S 6/2 - ud. 30/09/204 Nella specie il Tribunale ha dato atto dell'inoltro della raccomandata con ritorno della cartolina di ricevimento con attestazione di assenza e di compiuta giacenza.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. La memoria del ricorrente non propone argomenti nuovi rispetto al ricorso.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre al ricorrente.
6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 30 settembre 2021. DEPOSITATO I CEL ERI