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Ordinanza — n. 35271/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35271/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35271/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cristiano Addi ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di cessazione della materia del contendere. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE: Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 615 c.pc. art. 2943 e 2967 c.c. art. 7 d. Igs. n. 15/2011, per aver il Tribunale ritenuto soccombente virtuale il ricorrente per tardività del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 380- bis cod. proc. civ, art. 615 c.p; Ordinanza — n. 35271/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE: Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 615 c.pc. art. 2943 e 2967 c.c. art. 7 d. Igs. n. 15/2011, per aver il Tribunale ritenuto soccombente virtuale il ricorrente per tardività del ricorso.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione declinatoria di competenza ritiro delle conclusioni civili rinvio del dibattimento domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: il ricorso non era tardivo e in applicazione del criterio della soccombenza virtuale le spese dovevano essere poste all'amministrazione.
art. 615 c.p
Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29707-2020 proposto da: ADDI CRISTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DE SANCTIS,15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, ROMA CAPITALE 02438750586; - intimati - avverso la sentenza n. 11244/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/07/2020; RIc. 2020 n.29707 sez. S 6/2 - ud. 30/09/202p udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Cristiano Addi ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di cessazione della materia del contendere.

2. Agenzia Entrate e Roma Capitale si sono costituite con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE: Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 615 c.pc. art. 2943 e 2967 c.c. art. 7 d. Igs. n. 15/2011, per aver il Tribunale ritenuto soccombente virtuale il ricorrente per tardività del ricorso.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: il ricorso non era tardivo e in applicazione del criterio della soccombenza virtuale le spese dovevano essere poste all'amministrazione.

3. Il Collegio condivide in parte la proposta del Relatore. Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto da Cristiano Oddi, infatti, non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell'estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Ne consegue che il giudice del merito ha errato nel condannare il ricorrente alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale, nonostante la cessazione della materia del contendere ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 convertito dalla I. n. 136 del 2018.

Ric. 2020 n.29707 sez. S 6/2 - ud. 30/09/2021) La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata nella parte relativa alla condanna di Cristiano Oddi al pagamento delle spese del giudizio e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito si dispone la compensazione delle spese del giudizio di merito tra le parti. Per le stesse ragioni le spese del giudizio di legittimità non sono ripetibili. P. Q. M. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la statuizione della sentenza impugnata di condanna di Cristiano Addi al pagamento delle spese del giudizio di merito e i decidendo nel merito / ne dispone la compensazione.

Spese del giudizio di legittimità non ripetibili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 30 settembre 2021. it"ESI Luigi 1Lo DEPOSITATO I ELLERIA oggi, _ 1 2021