Cassation court allows appeal against tax court fees calculation failure to account for study phase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal against the Rome Tax Court's decision regarding tax litigation costs. The lower court had calculated fees globally without distinguishing phases, specifically ignoring the study phase and applying reduced rates without justification. The Court ruled that this procedural error violated the mandatory phase-based calculation rules, thereby quashing the judgment and remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 del d.m. n. 55/2014; The Court of Cassation holds that tax litigation costs must be calculated by phase, and a global liquidation ignoring the study phase constitutes a violation of mandatory tariffary provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29647-2020 proposto da: RIZZO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 13870/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/10/2020; Ric. 2020 n.29647 sez. S 6/2 - ud. 30/09/204 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. Antonio Rizzo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace su opposizione a ruoli esattoriali.
2. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE: 1.: Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. n. 55/2014, per aver il Tribunale liquidato le spese del secondo grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi in misura inferiore ai parametri medi ed anche minimi, senza in alcun modo motivare sulle ragioni di tale riduzione).
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: la liquidazione non ha tenuto conto della fase di studio;
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore con la precisazione che la statuizione riguarda la liquidazione delle spese di appello che sono sotto i minimi tariffari senza alcuna motivazione anche in relazioni alle prestazioni rese in base alle fasi indicate nell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014. Nella specie il Tribunale ha effettuato una liquidazione globale delle spese di lite del giudizio, escludendo solo la fase istruttoria ma non tenendo conto della fase di studio e senza alcuna indicazione del criterio Ric. 2020 n.29647 sez. S 6/2 - ud. 30/09/2020 di liquidazione, pure affermato nella medesima sentenza con riferimento alle spese del giudizio di primo grado.
4. In conclusione, la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 30 settembre 2021. P ES Luigi o ••rdo DEPOSITATO IN C LEn oggi. 2011 IL CANCELL