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Ordinanza — n. 35268/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collection costs, ruling joint liability requires specific internal fault attribution not present here.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35268/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by a taxpayer against a Rome Tribunal judgment. The lower court had awarded litigation costs solely to the tax collection agent, rejecting the taxpayer's claim that the tax authority should also bear joint liability due to the agent's failure to notify a prerequisite act. The court held that joint liability only applies when the tax authority is internally responsible for the agent's error, a condition absent in this case where the fault lay entirely with the agent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; In tax collection disputes, joint liability for litigation costs between the tax authority and the collection agent requires the authority to be internally responsible for the agent's procedural errors, which is not established when the fault is solely attributable to the agent.

Parole chiave

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tax collection costs joint liability notification defect internal responsibility cassation appeal litigation expenses tax authority domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380- bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29640-2020 proposto da: FEBI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro ROMA CAPITALE 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 9774/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/07/2020; Ric. 2020 n.29640 sez. S 6/2 - ud. 30/09/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Massimiliano Febi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di rigetto di appello avverso sentenza del Giudice di pace di Roma di accoglimento di opposizione a ruolo esattoria le 2. Roma capitale e Agenzia Delle Entrate sono rimaste intimate.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto corretta la condanna alle spese del solo agente della riscossione e non dell'ente impositore, perché il vizio accolto riguardava l'erronea notificazione della cartella 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: La sentenza non è conforme al seguente principio: « In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo» Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017 .

3. Il Collegio non condivide la proposta del Relatore. Ric. 2020 n.29640 sez. S 6/2 - ud. 30/09/2020 In particolare, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l'accoglimento dell'opposizione da parte del Giudice di Pace è dipeso dalla mancata notifica della cartella di pagamento, attività interamente addebitabile all'agente della riscossione. Ne consegue che, nella specie, non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite anche dell'ente impositore. Nel caso citato nella sentenza indicata nella proposta, infatti, si fa riferimento all'ipotesi in cui la cartella di pagamento sia stata annullata per omessa notifica dell'atto presupposto. In tal caso, dunque, l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.

4. Ne consegue che la sentenza non merita censura e il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre al ricorrente.

5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 30 settembre 2021. E-PRSI D Luigi L DEPOSITATO IN CINqE1 nIA