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Ordinanza — n. 35267/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, allowing the case to proceed to a new trial composition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35267/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the lower court's decision to dismiss the appeal, ruling that the case lacked admissibility. The appellant argued the trial court failed to calculate legal fees according to specific tariff phases and minimums, while the opposing parties contended the global calculation was legally sound. The court rejected the claim because the specific procedural defect alleged did not justify the dismissal of the appeal itself.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, comma 4; Art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.: The Court of Cassation may dismiss an appeal if it finds the appeal manifestly unfounded or procedurally inadmissible, without reaching the merits of the substantive legal arguments.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal procedural admissibility dismissal of appeal camera di consiglio manifesta infondatezza opposizione al precetto esecutivo opposizione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod.
art. 380- bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto:
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29636-2020 proposto da: PIZZO CAROLINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586; - intimata - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - Ric. 2020 n.29636 sez. S 6/2 - ud. 30/09/201 avverso la sentenza n. 10220/2020 del TRIBUNALE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Carolina Pizzo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza avverso pronuncia del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace.

2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE: 1.: Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. n. 55/2014, 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale liquidato le spese del doppio grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi in misura inferiore ai parametri medi ed anche minimi, senza in alcun modo motivare sulle ragioni di tale riduzione).

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto:

1) il giudice nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in condizione di verificare l'osservanza dei minimi tariffari; può, tuttavia, liquidare, sulla base degli attuali parametri, i compensi con unica cifra, atteso che la necessità di determinare il distinto ammontare degli onorari di avvocato si giustificava nell'ottica di distinguerli dalle competenze di procuratore, onde consentire alla parte interessata di effettuare, per esclusione, un controllo adeguato sul quantum delle voci residue (Cassazione civile, sez. II, 23/05/2002, n. 7527);

2) tuttavia è ammissibile censurare la liquidazione giudiziale ove Ric. 2020 n.29636 sez. S 6/2 - ud. 30/09/204 sia stato specificamente comprovato che la liquidazione globale arrechi un pregiudizio alla parte vittoriosa, in quanto attributiva di una somma inferiore ai minimi inderogabili (Sez. 3, Sentenza n. 5318 del 08/03/2007; conf. Sez. 3, Sentenza n. 16390 del 14/07/2009); invero, il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando; in particolare, nessuna norma del citato d.m. impone al giudice di liquidare le spese indicando le percentuali di aumento o diminuzione in considerazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria; pertanto, la liquidazione delle spese da parte del giudice, in assenza di specifica indicazione delle aliquote applicate, non si presume avvenuta sulla base delle aliquote medie (dunque, dei valori medi), in quanto ciò che rileva è che la liquidazione sia contenuta entro i limiti massimo e minimo; nel caso di specie, tuttavia, anche a voler applicare i valori minimi le somme liquidate dal Tribunale di Roma, tenuto conto dello scaglione di riferimento, non rientrano nelle soglie della tabella allegata al d.m. 55/2014;

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 30 settembre 2021. DEPOSITATO IN CíN-CEL ERIA -