Court allows appeal against administrative fine, ruling double-minimum payment rule applies despite ministerial opinion on proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the appeal against an administrative fine imposed on a dairy cooperative for failing to remit supplementary milk levies. The appellant argued that a ministerial opinion should limit the fine to one-third of the statutory amount due to its proportional nature, whereas the lower courts applied the double-minimum rule. The Court rejected this argument, holding that a ministerial opinion cannot modify or abrogate statutory law, and thus the right to extinguish the offense by paying double the minimum fixed sum remains valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 I. n. 689/1981; Art. 5 d.l. n. 49/2003: A ministerial opinion cannot limit or abrogate statutory law; therefore, the double-minimum payment rule applies to extinguish administrative offenses where a minimum is fixed, overriding arguments of proportional sanctioning.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23281-2020 proposto da: LA CORTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA A RL, GIANDINI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BASTIONI DI MICHELANGELO 5/A, presso lo studio dell'avvocato FAUSTA MARCHESE, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLO SICURO, ERIKA SICURO; Cc) - ricorrenti - contro REGIONE EMILIA ROMAGNA , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO ARGNANI, DANIELA OPPI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2763/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/12/2019; Ric. 2020 n.23281 sez. S 6/2 - ud. 30/09/2021) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. Antonio Giandini ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna di rigetto di appello avverso sentenza del Tribunale di Parma che a sua volta ha rigettato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Emilia Romagna.
2. La Regione Emilia Romagna si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
4. Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha presentato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza della Corte d'Appello di Bologna nella parte in cui non ha ritenuto applicabile l'art. 16 della I. n. 689 del 1981 all'illecito amministrativo di cui all'art.5, comma 5, d. I. n. 49 del 2003.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: Sulla base di un parere ministeriale, la Regione ha coltivato la tesi, fatta propria anche dal giudice d'appello, per cui il criterio del doppio del minimo non potrebbe operare per la sanzione contestata, in ragione della sua natura proporzionale, cosicché residuerebbe il solo criterio del terzo della sanzione, venendo meno, altrimenti, la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria. L'art. 16 I.n.. 689/1981 esclude l'operatività del criterio del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma, per effetto della modifica introdotta dall'art. 52 d.lgs. 213/1998, qualora non sia per essa Ric. 2020 n.23281 sez.
S 6/2 - ud. 30/09/204 stabilito un minimo edittale, qui invece fissato, come detto, in € 1.000,00; né può un parere ministeriale «modificare, limitare e, ancor di più, abrogare una norma di legge» (Cass. n. 26979 del 2018). Questo il principio di diritto: «in tema di c.d. quote-latte, l'acquirente che non abbia rispettato l'obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 5, d.l. 49/2003, conv. I. 119/2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1, I. 689/1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di C 1.000,00».
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Si vuole dare continuità a quanto affermato nella sentenza citata n.26979 del 2018 che richiamato l'art. 5 della legge n. 119 del 2003, così come modificato dall'art. 2 comma 1 del DL n. 22 del 2005 convertito nella legge n. 71 del 2005 e l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ha affermato che: « Il trasgressore dell'obbligo della trattenuta di cui all'art. 5 comma 5 della legge n. 119 del 2003 ha il diritto di estinguere la conseguente sanzione irrogata mediante il pagamento della somma di €. 2.000,00 per ciascuna violazione (verbale e/o ordinanza) contestata ai sensi della legge n. 119 del 2003 quale doppio del minimo edittale stabilito per la sanzione ».
4. In conclusione, la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 30 settembre 2021. Ric. 2020 n.23281 sez. S 6/2 - ud. 30/09/202 DEPOSITATO IN CAI - - LERIA o oggi, - — i *il. ,g