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Ordinanza — n. 35264/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35264/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35264/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto alnr. 6159-2021 proposto da: GECOP GENERALE COSTRUZIONI PROGETTAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IGNAZIO GUIDI 46, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GIOVANNIELLO, che la rappresenta e difende; - ricorrenti - nonchè contro 3 D.L. SRL SCAVI E TRASPORTI; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. R.G. 75236/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/01/2021; l udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 366 c.p, art. 47 c.p; Ordinanza — n. 35264/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 6159-2021 proposto da: GECOP GENERALE COSTRUZIONI PROGETTAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IGNAZIO GUIDI 46, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GIOVANNIELLO, che la rappresenta e difende; - ricorrenti - nonchè contro 3 D.L. SRL SCAVI E TRASPORTI; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. R.G. 75236/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/01/2021; l udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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conflitto negativo di competenza limiti della competenza declinatoria di competenza trasmissione per incompetenza inosservanza delle norme sulla competenza competenza esterna

Disposizioni normative citate

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art. 366 c.p
del detto art. 366 c.p.c.
art. 47 c.p
366 c.p.c., salvo che l'art. 47 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto alnr. 6159-2021 proposto da: GECOP GENERALE COSTRUZIONI PROGETTAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IGNAZIO GUIDI 46, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GIOVANNIELLO, che la rappresenta e difende; - ricorrenti - nonchè contro 3 D.L. SRL SCAVI E TRASPORTI; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. R.G. 75236/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/01/2021; l udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI che conclude per l'inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza proposta da Ge.co.p. Generale Costruzioni e Progettazioni spa, con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica alla trattazione della controversia indicata in epigrafe, con fissazione del termine per la riassunzione del giudizio. Rilevato che: la Ge.co.p Generale Costruzioni e Progettazioni s.p.a. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma la società 3 D.I s.r.l.

Scavi e Trasporti per chiedere l'accertamento negativo dell'infondatezza della pretesa economica della convenuta; la società 3 D.I s.r.l. Scavi e Trasporti eccepì l'incompetenza del Tribunale di Roma, ai sensi degli artt.18, 19, 20 c.p.c. e 1182 c.c.; il Tribunale di Roma accolse l'eccezione di incompetenza territoriale e dichiarò la competenza del Tribunale di Velletri; ha proposto regolamento di competenza la Ge.co.p Generale Costruzioni e Progettazioni s.p.a. sulla base di un unico motivo; la Ge.co.p Generale Costruzioni e Progettazioni s.p.a. ha resistito con controricorso;

Ric. 2021 n 06159 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- I il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Corrado Mistri, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.1182 c.c. e dell'art.20 c.p.c., perché, trattandosi di azione di accertamento negativo del credito, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto valutare, ai fini della competenza, il luogo in cui è sorta l'obbligazione, avente natura di obbligazione pecuniaria; il motivo è inammissibile per difetto di specificità; il ricorrente contesta la decisione del Tribunale facendo generico riferimento alla vicenda contrattuale, a massime giurisprudenziali in materia di liquidità del credito nelle obbligazioni pecuniarie, senza porla in relazione con gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, dovendo contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., salvo che l'art. 47 c.p.c. non disponga diversamente, sicchè ai sensi del n.

6) del detto art. 366 c.p.c. la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti (Cassazione civile sez. VI, 19/10/2020, n.22682; Cass. Civ., n. 16134 del 2015) il difetto di specificità non è sanato dalla produzione - peraltro tardiva- del fascicolo di parte prodotto innanzi al Ric. 2021 n. 06159 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- Tribunale in quanto manca qualunque indicazione, anche sintetica, degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, tale da consentire la loro localizzazione; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; deve essere confermata la competenza territoriale del Tribunale di Velletri e va disposta la riassunzione della causa nei termini di legge; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e dispone la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Velletri nei termini di legge. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Ric. 2021 n. 06159 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -4- Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell