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Ordinanza — n. 35257/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's appeal on depreciation deduction decadence period interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35257/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding depreciation deductions. The lower court had accepted the taxpayer's argument that the statute of limitations for tax assessment should run from the year the costs were incurred, citing recent jurisprudence. The Court rejected this, ruling that the limitation period must be evaluated based on the declaration where the specific depreciation rate is indicated, not the year the expense was generated, thereby upholding the tax authority's position on the second ground of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 43 DPR 600/1973; Art. 10-bis L. 212/2000: In cases of multi-year income components, the limitation period for tax authority assessment runs from the declaration indicating the specific rate, not the year the component was generated.

Parole chiave

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tax depreciation deduction statute of limitations fiscal assessment power multi-year income tax declaration rectification deduzione dal reddito computabile ammortamento fiscale deduzione dell'imposta precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
civ., la falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.
Art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972; nonché dell'art.
Art. 7, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1985
633 del 1972; nonché dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1985.
Art. 103, terzo comma, d.P.R. n. 917 del 1986
Art. 6, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 358 del 1997
917 del 1986; - ("secondo rilievo", nella sentenza impugnata) sia dell'avviamento derivante dall'allocazione del disavanzo originato dalla fusione della TIL nella TAL, indeducibile per violazione dell'art. 6, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 358 del 1997 e dell'art.
Art. 10-bis della legge n. 212 del 2000
358 del 1997 e dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9993 del 24/04/2018
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021
Corte Costituzionale, Sentenza n. 280 del 2005
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 275-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro LOGISTICS ITALIA SRL , CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SAVOIA 37, presso lo STUDIO TRIBUTARIO DEIURE, rappresentate e difese dagli avvocati ANDREA ZOCCALI, BENEDETTO COLUCCI, NICOLA CASO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2076/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della consolidata Ceva Logistics Italia s.r.l. (già Ceva Automotive Logistics Italia s.r.I.) e della consolidante Ceva Logistics Holding Italy s.r.l. contro l'avviso d'accertamento con il quale, per l'anno d'imposta 2011, era erano state riprese a tassazione, ai fini Ires, le quote di ammortamento: - ("rilievo n. 1", nella sentenza impugnata) sia dell'avviamento trasferito alla TAL ( già TNT Automotive Logistics s.p.a., poi fusa per incorporazione in Ceva Automotive Logistics Italia s.r.l.), per effetto della fusione in essa della TIL ( TNT Inbound logistics s.r.I.), indeducibile per violazione dell'art. 103, terzo comma, d.P.R. n. 917 del 1986; - ("secondo rilievo", nella sentenza impugnata) sia dell'avviamento derivante dall'allocazione del disavanzo originato dalla fusione della TIL nella TAL, indeducibile per violazione dell'art. 6, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 358 del 1997 e dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Ric. 2020 n. 00275 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Ceva Logistics Italia s.r.l. e Ceva Logistics Holding Italy s.r.l. si sono costituite con controricorso ed hanno successivamente depositato memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Preliminarmente, deve rilevarsi che non sussistono i presupposti per il rinvio di questo giudizio ai fini dell'eventuale riunione con quello di cui al ricorso erariale per cassazione, indicato dalle controricorrenti nella memoria, che avrebbe per oggetto altra imposta relativa alla medesima annualità.

Invero questa Corte ha anche recentemente ribadito che «Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti.

Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione Ric. 2020 n. 00275 sez. MT - ud. 08-07-2021 -3- dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza.» (Cass.

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021). Non essendo state evidenziate ragioni idonee, ed in considerazione della differenza tra le imposte oggetto dei due ricorsi, non sussiste l'opportunità di rinviare la decisione di questo giudizio ai fini di una trattazione congiunta con quello di cui alla memoria delle controricorrenti. 2.Con l'unico motivo l'Agenzia ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972; nonché dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1985.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, con riferimento al rilievo relativo all'allocazione del disavanzo originato dalla fusione della TIL nella TAL ("secondo rilievo"), avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, fondandosi sull' orientamento giurisprudenziale, in materia di ammortamento pluriennale, espresso da Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 9993 del 24/04/2018, secondo cui: « In tema di accertamento, nell'ipotesi di beni ammortizzabili, il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo decorre dall'annualità nella quale è stata presentata la dichiarazione in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e la quota di ammortamento è stata iscritta in bilancio, rispetto alla quale sorgono i presupposti del diritto alla deduzione, a ciò non ostando il principio di autonomia dei periodi di imposta, che non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie ma destinate a ripercuotersi su annualità successive, e non potendo il contribuente, come peraltro affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. Ric. 2020 n. 00275 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -4- 280 del 2005, essere esposto all'azione del Fisco per un periodo eccessivamente dilatato.». Rileva infatti la ricorrente che tale orientamento sarebbe in contrasto , oltre che con i principi generali in materia, con successive pronunce di questa Corte secondo le quali, per il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, la decadenza dovrebbe essere valutata in relazione a ciascun singolo anno d'imposta. Il motivo, che attinge la decisione d'appello sul "secondo rilievo", è fondato e comporta la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata.

Infatti il contrasto giurisprudenziale in materia è stato composto da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 8500 del 25/03/2021, secondo cui «In caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.».

E' quindi tale principio che la CTR, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso erariale, dovrà applicare. Al giudizio di rinvio è rimessa poi ogni questione rimasta assorbita dalla pronuncia di decadenza cassata. P. Q. M. Ric. 2020 n. 00275 sez. MT - ud. 08-07-2021 -5- Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso i