Cassation court allows appeal by ruling that a lawyer's change of address extended the appeal deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of an appeal on grounds of procedural timeliness. The appellant argued that a formal change of her lawyer's address in court meant the appeal deadline had not yet started, whereas the opposing party contended the original address remained valid. The court ruled that because the new address was officially recorded in a court minute, the appeal filed within the extended one-year period was timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: When a party's representative formally changes their address of residence in a court minute, the notification of procedural acts must be sent to the new address; failure to do so extends the appeal period to one year.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso 22037-2020 proposto da: CRINCOLI TERESA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE NOLE'; - ricorrente - contro SPERA GIUSEPPINA, LIOI MARIA CARMELA, rappresentate e difese dall'avvocato VINCENZO CASTALDI; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 883/2019 della CORTE D'APPELLO) di POTENZA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal jsRe1atore dott. LORENZO ORILIA. RICORSO N. 22037/2020 RG ADUNANZA DEL 6.10.2021 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 La Corte d'Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto con atto notificato il 15.3.2014 dalla Crincoli avverso la sentenza di primo grado, rilevando che il termine breve di trenta giorni aveva iniziato il suo decorso dal 7.1.2014, data di ritiro del plico in ufficio postale da parte del difensore domiciliatario nel procedimento di prime cure.
Ricorre la Crincoli con unico motivo denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, cioè l'avvenuto mutamento di domiciliazione del suo difensore, dichiarato nel verbale di udienza 19.2.2008, sicché la notifica fatta a difensore diverso dal nuovo domiciliatario, impediva il decorso del termine breve. Resiste la Spera, mentre la Lioi è rimasta intimata. Il relatore ha proposto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Il ricorso è stato avviato all'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cpc. La controricorrente ha depositato una memoria. 2 La censura è manifestamente fondata (anche se il richiamo all'art. 360 n. 5 cpc è improprio trattandosi in sostanza di violazione dell'art. 325 cpc, come si ricava agevolmente dalla lettura del motivo).
Risulta infatti dagli atti (che la Corte è abilitata a consultare trattandosi sostanzialmente di error in procedendo) che nel giudizio di primo grado la Crincoli era difesa dall'avvocato Maria Montano, il quale aveva eletto in un primo momento domicilio per le notifiche in Melfi presso l'avvocato Luigi Scaringelli (cfr. atto introduttivo). Risulta altresì che all'udienza del 19.2.2008 venne formalizzato il mutamento di elezione di domicilio della Crincoli (secondo precise direttive contenute in una nota del 11.2.2008 a firma del suo difensore avv.
Montano). Per effetto di tale variazione, il domiciliatario della Crincoli diventava quindi l'avv. Ameriga Petrucci, con studio in Rionero in Vulture via Marconi 76 e quindi a tale avvocato andava notificata la sentenza, a nulla rilevando che per un mero refuso dovuto evidentemente all'uso dello strumento informatico - refuso peraltro facilmente rilevabile stante la precedente formalizzazione della revoca - nell'intestazione della comparsa conclusionale figurasse come domiciliatario ancora l'avv. Scaringelli di Melfi. La giurisprudenza citata dalla controricorrente (Sez. 1, Sentenza n. 807 del 2016) non giova alla sua tesi difensiva circa la rilevanza del domicilio risultante dalla comparsa conclusionale: tale pronuncia, infatti, si riferisce a ben altra ipotesi e cioè al caso di "variazione" di domiciliazione comunicata con la comparsa conclusionale e - giustamente - ritenuta valida (per il principio della insussistenza di prescrizioni particolari di legge quanto all'osservanza di formalità per il mutamento nel corso del giudizio del domicilio eletto), mentre oggi si discute di variazione già ufficializzata in un verbale di udienza e, solo per un refuso, non riprodotta nella comparsa conclusionale.
Nel caso in esame quindi, in cui l'avvocato Scaringella non era il co-difensore, non trova applicazione il principio, più volte ricorrente in giurisprudenza, secondo cui la notificazione degli atti del processo, qualora la parte sia rappresentata da più di un difensore, può essere utilmente effettuata ad uno di essi, anche nel caso in cui sia stato eletto domicilio presso l'altro (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 12963 del 31/05/2006 RICORSO N. 22037/2020 RG ADUNANZA DEL 6.10.2021 Rv. 590288; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11744 del 27/05/2011 Rv. 618150;
Sez. 1 - , Ordinanza n. 10129 del 16/04/2021 Rv. 661068). Del resto - e il rilievo tronca ogni ulteriore considerazione - le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale (cfr. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 27199 del 2017). Di conseguenza, in mancanza di notifica della sentenza presso l'unico difensore costituito o presso il suo domiciliatario ufficialmente indicato, il termine da osservare era quello lungo di un anno (cfr. vecchia formulazione dell'art. 327 cpc applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato nel 2006) e l'impugnazione contro la sentenza di primo grado depositata 1'8.10.2013 era tempestiva in quanto avvenuta il 15.3.2014 quindi entro il termine lungo.
In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composiz