Cassation court dismisses appeal on maintenance duty, ruling no substantive res judicata exists despite prior rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the plaintiffs' claim against the municipality. The plaintiffs argued that a substantive res judicata should prevent re-litigation of maintenance obligations regarding overhanging tree branches blocking road signage. However, the court found that the binding nature of the non-buildability constraint did not eliminate the owner's duty to maintain vegetation, and no substantive legal issue had been finally settled on this point. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiffs were ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 c.d.s.; Art. 380-bis c.p.c.: The binding nature of a non-buildability constraint does not exempt the landowner from maintenance obligations regarding vegetation obstructing road signage, and no substantive res judicata is formed when the factual situation has changed due to a different land-use plan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24481-2020 proposto da: MONTANARINI MARIA ANUNZIATA e GIACOMO FUSI, elettivamente domiciliatI in ROMA, VIA FOSSOMBRONE, 92, presso lo studio dell'avvocato SETTIMIO ROTELLA, che II rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE DI PIETRASANTA, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO V. EMANUELE II 18 (C/0 STUDIO LEGALE LESSONA), presso lo studio dell'avvocato DOMENICO IARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO ORZALESI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1789/2019 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 13/12/2019; Ric. 2020 n.24481 sez. S 6/2 - ud. 30/09/20245 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. Maria Annunziata Montarini e Giacomno Fusi hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lucca di rigetto dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Lucca che a sua volta aveva rigettato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Pietrasanta per aver omesso di tagliare i rami che, protendendosi oltre il margine della strada, nascondevano la segnaletica stradale (art. 29 c.d.s.).
2. Il Comune di Pietrasanta si è costituito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
4. Entrambe le le parti in prossimità dell'udienza hanno presentato memoria insistendo nelle rispettive richieste. CONSIDERATO CHE:
1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Lucca nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il giudicato formatosi in ordine a precedenti violazioni circa l'assenza di obblighi man utentivi.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: La sentenza è conforme ai principi di questa Corte in materia di giudicato e, in ogni caso, come evidenziato dal Comune di Pietrasanta la situazione fattuale era mutata per via del diverso piano regolatore non oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti. La sentenza n. 11582 del 2001 citata dai ricorrenti riguarda la possibilità di reiterare un provvedimento sanzionatorio per la medesima Ric. 2020 n.24481 sez. S 6/2 - ud. 30/09/2024) contravvenzione con contenuto sostanziale identico ad altro precedentemente annullato per vizi formali, con l'eliminazione di tali vizi formali o procedimentali.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, dalla memoria depositata dai ricorrenti, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione. In particolare, occorre ribadire che il vincolo di inedificabilità non fa venir meno l'obbligo manutentivo delle piante in capo al proprietario del terreno e la sua responsabilità per la violazione dell'art. 29 del codice della strada. Nessun giudicato sostanziale si è formato sul punto come ben evidenziato dal Comune controricorrente.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del contro ricorrente che liquida in euro 500 più 200 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 30 settemb