Cassation court dismisses appeal regarding admissibility of late notification and interest calculation on traffic fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vadim Barinov's appeal inadmissible, rejecting his arguments that the lower court erred in dismissing a late notification objection and in applying interest rates. The court held that objections regarding the validity of the initial traffic violation notice must be raised in the specific opposition procedure, not during the enforcement phase of the payment order. Furthermore, the court ruled that the statutory interest for late payment is an additional sanction, not a penalty subject to the reduced half-rate rule applicable to non-filing of appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 d.lgs. n. 150/2011; Art. 203 c.d.s.: The opposition to a payment order for administrative fines is limited to formal defects and extinction of the debt, excluding challenges to the underlying violation notice which require the specific opposition procedure under Art. 204-bis c.d.s.; the interest for late payment is an additional sanction, not subject to the half-rate reduction for non-filing of appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21021-2020 proposto da: BARINOV VADIM, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO BIGARI; - ricorrente - contro COMUNE di BERTINORO , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI MIRTI, 40, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE FOSCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA SANTINI; - C011trOrkOrtCnte- e SORIT SOCIETA' SERVIZI RISCOSSIONI ITALIA SPA - Intimata- avverso la sentenza n. 949/2019 del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 06/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIO BERTUZZI. //- Ric. 2020 n. 21021 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- Rilevato che: Barinov Vadim ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 949 del 6. 11. 2019 del Tribunale di Forlì, che aveva rigettato la sua opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla s.p.a. Sorit avente ad oggetto una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada; il comune di Bertinoro ha notificato controricorso e depositato memoria, mentre la Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia è rimasta intimata; considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 201, commi 1 e 5, codice della strada, assumendo l'erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la censura di tardività della notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, in quanto proponibile esclusivamente in sede di opposizione al verbale predetto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'oggetto del procedimento di opposizione ad ingiunzione fiscale non si esaurisce nel riscontro della validità formale del provvedimento impugnato, ma si estende all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla pubblica amministrazione; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, ferma la facoltà dell'amministrazione di avvalersi dell'ingiunzione prevista dal r.d. n. 639 del 2010 anche per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa ( Cass. n. 8039 del 2019;
Cass. n. 22710 del 2017 ), nel relativo procedimento di opposizione l'ingiunto può sollevare, oltre che i vizi attinenti alla validità formale dell'ingiunzione, i soli fatti di estinzione della pretesa creditoria sopravvenuti al consolidarsi della stessa per effetto della notifica del verbale di accertamento della violazione ( Cass. S.U. n. 3149 del 2003 ), mentre le contestazioni che coinvolgono la legittimità del verbale stesso debbono necessariamente essere fatte valere con lo specifico rimedio dell'opposizione ex art. 204 bis codice della strada e quindi nel termine di cui all'art. 203; nel caso rappresentato l'ingiunzione di pagamento si colloca nella fase della riscossione della sanzione e non dell'accertamento della sua legittimità, espletando essa la funzione sostitutiva del precetto ( Cass. n. 24757 del 2020;
Cass. n. 19166 del 2015 ), con la conseguenza che non trova applicazione l'indirizzo giurisprudenziale invocato dal ricorrente, che si è formato nei casi in cui l'ingiunzione fiscale sia utilizzata a tutela di crediti derivanti da rapporti obbligatori di diritto privato ovvero costituisca il primo atto con cui l'amministrazione fa valere nei confronti dell'ingiunto la propria pretesa creditoria ( Cass. n. 9381 del 2021; Cass. n. 9989 del 2016 ); il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 27 legge n. 689 del 1981, lamentando che il Tribunale abbia riconosciuto la legittimità dell'ingiunzione anche nella parte in cui applicava gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 27 delle n. 89 del 1981, mentre l'art. 203, comma 3, codice della strada prevede, in deroga a detta disposizione, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10°/0; anche questo motivo è infondato, in quanto l'art. 203, comma 3, codice della strada non disciplina le sanzioni in caso di ritardo, ma le ipotesi di mancata proposizione del ricorso e di omesso pagamento della sanzione in misura ridotta, attribuendo in tali casi al verbale stesso, in deroga all'art. 17 legge n. 689 del 1981, efficacia di titolo esecutivo per una somma pari alla metà della sanzione edittale; sul tema va altresì confermato l'orientamento, non oggetto di specifiche censure ad opera del ricorrente, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I. n. 689 del 1981 ( la cui applicazione è richiamata dall'art. 206 per le violazioni al codice della strada ), per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale ( Cass. n. 18347 del 2019;
Cass. n. 21259 del 2016 ); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n.1) cod. proc. civ, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Amministrazione costituita, come liquidate in dispositivo; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del comune controricorrente, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Co ì deciso nella camera di c