Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to specifically restate first-instance oral evidence requests in the second-instance defense act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specifically restate the oral evidence requests from the first instance in their second-instance defense act. The appellant attempted to rely on a mere reference to first-instance memoranda, arguing that the specific content was sufficient under the law. The court rejected this, holding that the procedural requirement to reproduce specific unaccepted requests in the second instance cannot be satisfied by a simple reference to prior documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342, Art. 346 c.p.c.; The party appealing must specifically reproduce in the first defense act of the second instance any evidentiary requests not accepted by the first-instance judge, making a mere reference to first-instance acts insufficient for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 267-2020 proposto da: ANGEL SAT VIGILANZA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATERNO n. 9, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAMERINI, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro COSTRUZIONI PENELOPE 86 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - intimata - avverso la sentenza n. 3331/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato 1'11.11.2004 Satellitar System S.r.l. (oggi, Angel Sat Vigilanza S.r.l.) evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma la società Costruzioni Penelope 86 S.r.l., esponendo di aver eseguito alcune opere in favore della convenuta e chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo, indicato in lire 189.600.000.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di C 35.000 a titolo di penale per mancato rispetto dei termini di consegua dell'opera previsti contrattualmente. Con sentenza n. 96141/2011 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese. Interponeva appello avverso detta decisione Angel Sat Vigilanza S.r.l. e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 3331/2019, resa nella contumacia della parte appellata, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Angel Sat Vigilanza S.r.l., affidandosi ad un solo motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nrel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. Con sentenza n. 96141/2011 il Tribunale di Roma ha respinto tanto la domanda principale proposta dall'odierna ricorrente Ric. 2020 n. 00267 sez.
M2 - ud. 17-09-2021 -2- per il saldo delle opere eseguite per conto della committente Costruzioni Penelope 86 S.r.l., quanto la riconvenzionale formulata da quest'ultima per i vizi dell'opera e il mancato rispetto del termine di consegna contrattualmente previsto. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza oggi impugnata, ha respinto il gravame interposto da Angel Sat Vigilanza Srl avverso detta decisione di primo grado, ritenendo che l'unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto la contestazione della mancata ammissione, da parte del Tribunale, delle prove orali articolate in prime cure, fosse inammissibile per carenza di specificità del richiamo alle predette istanze.
Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione degli ara. 244 e 346 c.p.c. allegando che le istanze istruttorie erano state riproposte in appello mediante rinvio, nelle conclusioni dell'atto di impugnazione, al contenuto delle memorie depositate in prime cure nel termine di cui all'art. 184 c.p.c., all'epoca vigente. La censura è inammissibile, dovendosi ribadire (in continuità con i precedenti di questa Corte: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016, Rv. 639419) che la parte appellante, per assolvere l'onere di specificità imposto dal combinato disposto degli artt. 342 e 346 c.p.c., è tenuta a riprodurre, nel primo atto difensivo in secondo grado, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado che intende riproporre.
Va dunque ritenuta inammissibile la ripro posizione delle predette istanze mediante semplice rinvio agli atti del procedimento di primo grado, anche ove detto rinvio faccia riferimento ad un atto determinato". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo Ric. 2020 n. 00267 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -3- meramente reiterativa degli stessi. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile