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Ordinanza — n. 35241/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows opposition against municipal road fine for prescription, ruling both the concessionaire and the municipality are liable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35241/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appellant's opposition against road fines, overturning the lower court's dismissal regarding the municipality's liability. While the trial court had accepted the prescription defense only against the tax agency, the higher court ruled that the municipality is also a proper defendant when the underlying fine is challenged. Consequently, the case was remanded to a different judge in Rome to address the procedural and substantive issues anew.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 28 L. 689/1981: In opposition proceedings against road payment orders based on prescription, the claimant may sue both the concessionaire and the municipal authority as the holder of the claim, regardless of whether the municipality's inaction is specifically alleged.

Parole chiave

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road fine opposition prescription defense municipal liability concessionaire responsibility payment order annulment abbandono del procedimento per infrazione stradale esenzione dalla pena opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
Art. 28 L. 689/1981
avverso talune cartelle di pagamento relative a sanzioni stradali, eccependo la prescrizione per l'intervenuto decorso del termine ex art. 28, L.
Art. 342 c.p.c.
Art. 81 c.p.c.
Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
150/2011, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
D.Lgs. 150/2011
81, 342, 615 c.p.c., 7 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell'art.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 615 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 23627/2018
Cass. 7371/2017
Cass. 17052/2016
Cass. 23459/2011
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33028/2019 R.G., proposto da CAVALLETTI DE ROSSI ELISABETTA, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fontanella, con domicilio eletto in Roma, Via della Pineta Sacchetti n. 201. -RICORRENTE- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Raimondo e dall'avv. Manuela Scerpa, con domicilio eletto in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21. -CONTRORICORRENTE- e AGENZIA DELE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 9060/2019, depositata in data 30.4.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Elisabetta De Rossi Cavalletti ha proposto opposizione ex art.615 c.p.c. avverso talune cartelle di pagamento relative a sanzioni stradali, eccependo la prescrizione per l'intervenuto decorso del termine ex art. 28, L. 689/1981. Il Giudice di pace di Roma ha ritenuto tardiva l'opposizione, sostenendo che la causa doveva esser proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle.

Su appello dell'opponente, il tribunale di Roma ha parzialmente riformato la decisione, rilevando che, essendo stata dedotta una causa estintiva della sanzione- sopravvenuta rispetto alla notifica del verbale di contestazione - doveva ritenersi proposta un'opposizione all'esecuzione, non sottoposta a termini di decadenza. Ha accolto l'eccezione di prescrizione nei soli confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, osservando, rispetto a Roma Capitale, che l'appellante non aveva proposto alcuna censura riguardante l'operato dell'amministrazione comunale, avendo preso posizione solo sulla prescrizione successiva alla formazione del titolo.

La cassazione della sentenza è chiesta da Elisabetta De Rossi Cavalletti con ricorso affidato ad un unico motivo. Roma Capitale resiste con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate riscossione è rimasta intimata. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 81, 342, 615 c.p.c., 7 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che la ricorrente aveva chiesto l'annullamento della cartella anche nei confronti di Roma Capitale, legittimata passiva rispetto alle questioni vertenti sulla prescrizione della sanzione, sicché l'opposizione doveva esser accolta nei confronti di entrambi i convenuti, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Il motivo è fondato. E' principio già affermato da questa Corte che in caso di opposizione a cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ove si deduca la mancata notifica del verbale o degli atti di riscossione e la (successiva) prescrizione della sanzione, la causa può esser proposta non solo verso il concessionario, ma anche nei confronti dell'ente impositore, quale titolare della pretesa oggetto della cartella, non venendo in rilievo che non sia specificamente dedotto, a fondamento dell'opposizione (o del successivo atto di gravame), l'inerzia del Comune nel compimento di eventuali atti interruttivi (Cass.23627/2018;

Cass. 7371/2017). Tale ultimo assunto trova indiretta conferma anche nei precedenti secondo cui, in tema di spese processuali, è irrilevante accertare se l'accoglimento dell'opposizione sia stata effetto di una condotta imputabile all'uno o all'altro dei convenuti, venendo a gravare su entrambi, in via solidale, gli oneri del processo, salva l'eventuale regolazione nei rapporti interni allorché l'accoglimento dell'opposizione sia imputabile ad uno soltanto di essi (Cass.17052/2016; Cass. 23459/2011). Per completezza deve precisarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale (cfr., sentenza, pag. 5) - nessun giudicato interno poteva ritenersi formato sulla carenza di titolarità del rapporto sostanziale in capo a Roma Capitale, dato che il giudice di pace si era limitato a pronunciare la tardività dell'opposizione, senza esaminare il merito della lite.

E' quindi accolto l'unico motivo di ricorso. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile,