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Ordinanza — n. 35229/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to argumentation made ad abundantiam lacking legal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35229/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Ministry of Education inadmissible. The appellant argued that temporary school staff should receive equal pay to permanent staff, but the court found the cassation grounds relied on reasoning already made ad abundantiam by the lower court. Since this argument did not influence the final decision and offered no legal utility, the court ruled there was no interest in proceeding to the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; In cassation proceedings, an appeal citing arguments made ad abundantiam by the lower court is inadmissible due to lack of legal interest.

Parole chiave

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ad abundantiam interest in appeal cassation inadmissibility temporary contract staff salary equalization nuova formazione nella stessa professione integrazione nell'assicurazione disoccupazione ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
13-07-2021 -2- dall'art. 485 e per il personale ATA dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22558/2016
Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt.
Cass. n. 8755/2018
fra le tante Cass. n. 8755/2018);
Cass. S.U. n. 4315/2020
non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art.
Cass. S.U. n. 9938/2014
13-07-2021 -6- versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass.
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3987-2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del dirigente pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliati ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale sono rappresentati e difesi - ricorrenti - contro DE ROBERTIS ROSALBA - intimata - avverso la sentenza n. 1361/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI depositata il 31/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI P AOLANTONIO. RILEVATO CHE I. la Corte d'Appello di Bari, adita con appello principale da Rosalba de Robertis e con impugnazione incidentale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia nonché dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rigettato entrambi gli appelli confermando la sentenza del Tribunale di Trani che aveva dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, in pendenza di rapporto a termine, il medesimo trattamento retributivo spettante agli assunti a tempo indeterminato, commisurato all'anzianità di servizio, ed aveva condannato il MIUR al pagamento delle differenze maturate;

2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che "il diritto dei precari della scuola a fruire di una perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del personale stabilizzato incaricato di svolgere mansioni equivalenti" non poteva essere negato per le ragioni indicate da questa Corte con la sentenza n. 22558/2016 ed ha aggiunto che anche nella fattispecie gli appellanti avevano fatto leva su circostanze non inerenti le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, come tali inidonee a legittimare la disparità;

3. il giudice d'appello ha poi rilevato che anche la disciplina relativa al riconoscimento del servizio preruolo, dettata per il personale docente Ric. 2019 n. 03987 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- dall'art. 485 e per il personale ATA dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere disapplicata per le medesime ragioni in quanto l'anzianità è riconosciuta solo parzialmente;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposte difese Rosalba de Robertis, rimasta intimata;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente disapplicato la normativa nazionale la quale, in realtà, non realizza alcuna discriminazione in danno del docente precario; 1.1. i ricorrenti precisano che il meccanismo delineato dal legislatore è caratterizzato da elementi di favore per il lavoratore (180 giorni di lavoro considerati come anno di servizio; supplenze spezzoni di cattedra equiparate al servizio a tempo pieno) ed arrotondamenti compensativi e richiamano i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 20.9.2018 in causa C-466/17, Motter, per sostenere che la disciplina non contrasta con il diritto dell'Unione;

2. il Collegio ritiene non condivisibile la proposta di accoglimento formulata dal consigliere relatore, perché il ricorso è inammissibile, come già ritenuto in fattispecie analoga da Cass. n. 11910/2021, in Ric. 2019 n. 03987 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- quanto l'unico motivo di censura svolge considerazioni non riferibili all'azione effettivamente esperita e, quindi, prive di specifica necessaria attinenza al decisum;

3. occorre premettere che, come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato; 3.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; 3.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato da dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo ( cfr.

Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 Ric. 2019 n. 03987 sez. ML - ud. 13-07-2021 -4- per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. ( cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); 3.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificata l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;

4. la Corte territoriale ha dato atto del contenuto originario delle domande proposte dalla de Robertis la quale «a seguito di servizio precario prestato in virtù di plurimi contratti a termine», aveva chiesto, oltre all'«inquadramento secondo l'effettivo servizio prestato» anche la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ed il risarcimento dei danni in ragione dell'illegittima reiterazione delle supplenze; 4.1. nella motivazione, poi, quanto alla fondatezza delle pretese economiche si richiama il principio di diritto enunciato da Cass. n. 22558/2016, si afferma la fondatezza della pretesa alla «perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del personale stabilizzato incaricato di svolgere mansioni equivalenti», si disapplicano le clausole dei contratti collettivi in forza delle quali al «personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo»;

5. oggetto del giudizio, quindi, non era, né poteva esserlo, la domanda di ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (sebbene non si chiarisca se e quando la De Robertis sia stata stabilizzata va rimarcato che con l'originaria domanda era stata chiesta la conversione del rapporto, non compatibile con l'immissione in ruolo che è Ric. 2019 n. 03987 sez. ML - ud. 13-07-2021 -5- necessario presupposto della domanda di ricostruzione della carriera in senso tecnico), sicché il riferimento alla necessità di disapplicare anche detta ultima disposizione è stato evidentemente fatto ad abundantiam, posto che, come riferiscono gli stessi ricorrenti, la domanda accolta si riferiva alla «perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del corrispondente personale di ruolo» in pendenza di rapporti a termine;

6. la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata sull'assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, giuridico ed economico, fra assunti a tempo determinato e indeterminato nell'arco temporale in cui si svolge il rapporto a termine e, rispetto a detta ratio, del tutto inconferenfi sono le considerazioni sviluppate nel ricorso;

7. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, perchè la stessa non spiega influenza sul dispositivo della stessa ed è improduttiva di effetti giuridici, con la conseguenza che non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (cfr. fra le tante Cass. n. 8755/2018);

8. non occorre provvedere sulle spese perché Rosalba de Robertis è rimasta intimata;

9. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la notnia non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale Ric. 2019 n. 03987 sez. ML - ud. 13-07-2021 -6- versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella Adunanza camerale del 13 lugl