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Ordinanza — n. 35215/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming appellate court failed to examine specific facts regarding usucapion. The appeal is inadmissible because it attacks factual findings rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35215/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rosa D'Angelo inadmissible against the Second Instance Court's ruling on usucapion. D'Angelo argued the appellate court ignored a 1978 partition suit and failed to properly evaluate evidence under civil procedure codes. The court rejected this, stating the appeal mischaracterized legal challenges to factual findings as violations of law, which are not reviewable in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: Appeals against cassation cannot challenge the appellate court's evaluation of evidence or factual findings; they must demonstrate a violation of law regarding the abstract legal rules applied.

Parole chiave

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usucapion decennale violation of law factual findings appellate review cassation inadmissibility prescrizione acquisitiva ordinaria acquisto del possesso appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall'art. 1159 c.c.
Art. 116 c.p.c.
A norma dell'art. 116 c.p.c., rientra poi nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Art. 1158 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso non offre elementi per mutare o confermare tale orientamento, ai sensi dell'art. 360-bis, n.
Art. 54 d.l. n. 83 del 2012
5, c.p.c., non tiene conto che questo, come riformulato dall'art. 54 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 115 c.p
Tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall'art. 1159 c.c.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 331 c.p
La fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del Ric.
art. 1159 c.c
Tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall'art. 1159 c.c.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 14839-2020 proposto da: D'ANGELO ROSA, rappresentata e difesa dall'Avvocato SALVATORE DI MICELI; - ricorrenti - /(1 contro TERMINI ANTONIO, TERMINI GIUSEPPE, TERMINI VERONICA MARIA, rappresentati e difesi dall'Avvocato VITTORIO GENOVESE; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1872/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rosa D'Angelo propone ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1872/2019 della Corte d'appello di Palermo, pubblicata il 23 settembre 2019. Resistono con controricorso Antonio Termini, Giuseppe Termini, Veronica Maria Termini (anche quali eredi di Marie Carmeline Noelle Vella).

2. La Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 16 luglio 2013, accogliendo il gravame proposto da eredi di Marie Carmeline Noelle Vella e proseguito da Antonio Termini, Giuseppe Termini e Veronica Maria Termini, ha dichiarato in favore degli stessi l'intervenuto acquisto per usucapione decennale di un immobile sito via Luigi Pirandello di Campobello di Licata (in catasto al foglio 10 particella 887/2). Tale domanda era stata proposta in via principale rispetto a quella di usucapione ventennale da Marie Carmeline Noelle Vella e non aveva avuto risposta nella sentenza di primo grado.

Secondo la Corte d'appello, risultava pacifico che la porzione immobiliare in via Luigi Pirandello, individuata catastalmente come foglio 10 particella 887/2, fosse inglobata nell'appartamento abitato dai signori Vella e Termini, essendo priva di accessi se non dalla porta di ingresso dell'appartamento, e che fosse stata posseduta pacificamente ed ininterrottamente da Marie Carmeline Noelle Vella sin dall'ottobre 1991, dopo che, con donazione del 19 settembre 1991, Teresa Scicolone aveva donato alla Vella l'appartamento in catasto foglio 10 particella 887/2 e 887/3.

Sussistendo, pertanto, un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, benché proveniente a non domino (non essendone proprietaria la donante Teresa Scicolone), la buona fede della Vella, la trascrizione del titolo (avvenuta il 4 ottobre 1991) ed il Ric. 2020 n. 14839 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- possesso continuato di oltre dieci anni (avuto riguardo alla data della notificazione della citazione introduttiva del giudizio da parte di Rosa D'Angelo), per la Corte di Palermo doveva dichiararsi l'avvenuto usucapione. Il primo motivo del ricorso di Rosa D'Angelo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo la Corte d'appello considerato la citazione per divisione notificata il 30 gennaio 1978 da Giuseppe Termini, figlio della donante Teresa Scicolone, nel quale si riconosceva la proprietà della ricorrente.

Al momento della donazione del 1991 erano allora trascorsi solo tredici anni da quell'atto, sicché mancava il ventennio ad usucapionem. Inoltre la Corte d'appello non avrebbe ritenuto di acquisire le prove orali volte a dimostrare l'esercizio del compossesso. Il possesso della Vella non poteva perciò definirsi incontestato, come invece assunto nella sentenza impugnata. Il secondo motivo di ricorso allega l'omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo stata decisa la causa "senza un'adeguata istruttoria e con una motivazione solamente apparente".

4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

5. Va premesso che il ricorso non risulta né rivolto né notificato a Tersa Termini, Giuseppe Farruggio, Maria Antonietta Barba, Calogera Guarneri, Diego Barba, Eduardo Barba e Gioacchina Antonella Barba, che erano stati parti necessarie della fasi pregresse del giudizio. La fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del Ric. 2020 n. 14839 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -3- processo, deve ritenersi comunque superflua, in quanto il ricorso appare "prima facie" inammissibile, e l'integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass. Sez. U, 23/09/2013, n. 21670). Anche l'eventuale ricorso incidentale tardivo proposto dalle parti chiamate ad integrare il contraddittorio perderebbe ogni efficacia in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

6. Il ricorso è inammissibile. I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, si risolvono in una critica generica della pronuncia impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, auspicando dalla Corte di cassazione un diverso apprezzamento degli elementi istruttori valutati dalla Corte d'appello. La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso non offre elementi per mutare o confermare tale orientamento, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa (Cass. Sez. Unite, 15/03/2016, n. 5068). Tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall'art. 1159 c.c. deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare (Cass. Sez. 6 - 2, 23/05/2013, n. 12782; Cass. Sez. 2, 05/05/2009, n. 10356).

Quanto alla denuncia di "motivazione apparente", va piuttosto affermato che la stessa sentenza della Corte di Palermo Ric. 2020 n. 14839 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -4- contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. La Corte di Palermo, sul presupposto della donazione a non domino del 19 settembre 1991 da Teresa Scicolone a Marie Carmeline Noelle Vella, trascritta il 4 ottobre 1991, ha spiegato che era poi pacifico il possesso ultradecennale da parte della donataria, peraltro desumendolo dalla conformazione della porzione immobiliare in contesa, giacché inglobata nell'appartamento abitato dai signori Vella e Termini, essendo priva di accessi se non dalla porta di ingresso dell'appartamento.

E' noto come l'accertamento relativo al possesso "ad usucapionem", alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 2, 21/02/2007, n. 4035; Cass. Sez. 2, 07/07/2000, n. 9106). La ricorrente assume che il possesso della donataria Vella fosse stato contestato nelle proprie difese, ma, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non indica in quali atti dei pregressi gradi di merito avesse provveduto tempestivamente (e dunque nel rispetto delle preclusioni assertive di primo grado e dell'onere di riproposizione delle questioni in appello) ad allegare i relativi specifici passaggi argomentativi.

Nessuna specificità rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata (la quale, come visto, si fonda sul possesso ultradecennale ex art. 1159 c.c., a far tempo da ottobre 1991) ha la allegazione della citazione del gennaio 1978 introduttiva di un giudizio di divisione, alla quale la ricorrente annette Ric. 2020 n. 14839 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -5- l'idoneità ad interrompere il decorso del tempo utile all'usucapione da parte della Vella. Viola del pari l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. la deduzione della mancata assunzione delle "prove orali", in quanto si omette di specificare quali fossero i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza, nonché quando fossero state effettuate tali deduzioni istruttorie.

A norma dell'art. 116 c.p.c., rientra poi nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita nel giudizio di legittimità. Nonostante le rubriche dei due motivi di ricorso denuncino un vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e116 c.p.c. ed all'art. 1158 c.c., il loro contenuto espositivo non prospetta un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle richiamate norme di diritto, ma allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Peraltro, la stessa doglianza fondata sul parametro dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non tiene conto che questo, come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti Ric. 2020 n. 14839 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -6- processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

La ricorrente, viceversa, espone l'erroneo esame di atti difensivi e di elementi istruttori, il quale non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, visto che i rispettivi fatti storici, rilevanti in causa, sono stati tutti comunque presi in considerazione dalla Corte d'appello. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 3.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2